Nessuna estensione dei dieci anni figurativi alle vittime del dovere (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 141 del 19.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dell’aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi previsto dall’art. 3, comma 1, legge n. 206/2004 è riservato alle vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro familiari superstiti, senza che possa estendersi, per via analogica o mediante interpretazione costituzionalmente orientata, ai familiari delle vittime del dovere. La disposizione ha natura eccezionale e derogatoria rispetto agli ordinari regimi pensionistici, con conseguente applicazione del divieto di analogia di cui all’art. 14 delle preleggi. L’art. 1, comma 562, legge n. 266/2005 enuncia un obiettivo di progressiva equiparazione, ma non opera alcuna generalizzata unificazione delle categorie, restando necessaria una previsione legislativa espressa per estendere a una categoria i benefici previsti per un’altra.

Il Fatto

La ricorrente, ex dipendente di un istituto regionale e cessata dal servizio nel 2020, agisce quale vedova di un appuntato dell’Arma dei Carabinieri, riconosciuto vittima del dovere e deceduto in servizio nel 1984 a seguito di un conflitto a fuoco. La donna percepisce l’assegno vitalizio non reversibile previsto per i familiari delle vittime del dovere e, dopo una pronuncia del giudice ordinario che le ha riconosciuto l’assegno mensile nella misura elevata riservata alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, ha chiesto al Ministero dell’Interno e all’INPS l’aumento figurativo di dieci anni di contribuzione.

Le amministrazioni hanno opposto reiezioni o silenzio. La ricorrente adisce allora la Corte dei conti per ottenere l’accertamento del diritto al beneficio, con la conseguente regolarizzazione contributiva e riliquidazione della pensione. L’INPS eccepisce, in via subordinata, il difetto di giurisdizione in relazione a uno dei trattamenti pensionistici di cui la ricorrente è titolare.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla lettera dell’art. 3, comma 1, legge n. 206/2004, che attribuisce l’aumento figurativo alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge, ai figli e, in mancanza, ai genitori. Il dato testuale individua una platea determinata di destinatari, alla quale la ricorrente non appartiene in ragione della diversa qualificazione del congiunto.

Il Collegio richiama l’orientamento della Sezione giurisdizionale d’appello per la Regione siciliana, che ha escluso la predicabilità di un’equiparazione tra vittime di criminalità mafiosa e vittime del terrorismo. La differenziazione voluta dal legislatore è espressione di discrezionalità e non viola l’art. 3 Cost., in considerazione della diversità delle situazioni poste a confronto.

Sul piano ermeneutico, la Corte ribadisce che le disposizioni in materia di benefici pensionistici hanno natura eccezionale e sono quindi di stretta interpretazione. L’estensione a categorie diverse da quelle contemplate richiede una previsione legislativa espressa, secondo il canone ubi lex voluit dixit. Il legislatore è intervenuto in tal senso in casi specifici, ma non ha introdotto alcuna clausola generale di equiparazione tra le categorie di beneficiari.

Quanto all’art. 1, comma 562, legge n. 266/2005, la Sezione precisa che esso enuncia solo l’obiettivo del progressivo ampliamento delle misure, senza operare un’unificazione delle categorie. Le leggi successive hanno mantenuto la tecnica della previsione per categorie separate. Il regolamento di attuazione di cui al d.P.R. n. 243/2006 delimita del resto i benefici erogabili per effetto dell’equiparazione alle vittime del dovere a quelli espressamente indicati, tra cui l’assegno vitalizio e altre provvidenze, non comprensivi dell’aumento figurativo.

La Corte osserva infine che una dilatazione in via ermeneutica della portata della norma si porrebbe in contrasto con il vincolo di copertura finanziaria di cui all’art. 81 Cost., determinando uno sforamento del plafond annualmente quantificato. Nel merito, inoltre, la vicenda non è sussumibile tra i casi riconducibili all’ultimo periodo dell’art. 1, comma 1, legge n. 206/2004, che presuppongono azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva e rivolte a soggetti indeterminati. Il ricorso è pertanto respinto, con integrale compensazione delle spese in ragione del recente consolidarsi dell’orientamento sfavorevole.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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