Giudizio di conto improcedibile per il consegnatario con debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 83 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto è improcedibile quando il soggetto chiamato a rendere il conto sia un consegnatario per debito di vigilanza, qualificabile come agente amministrativo e non come agente contabile. Ai sensi dell’art. 32 del R.D. n. 827/1924, non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza. Il debito di custodia presuppone una gestione di magazzino, con consistenze iniziali e finali, movimenti di carico e scarico e obbligo restitutorio; il debito di vigilanza si esaurisce nella sorveglianza sull’impiego dei beni dati in uso. I beni immobili e quelli assimilati a fini inventariali, pur richiedendo la nomina del consegnatario, restano esclusi dal giudizio di conto. L’ente locale non può estendere per propria iniziativa la figura del consegnatario ad agente contabile, trattandosi di materia riservata alla competenza statale.
Il Fatto
La vicenda riguarda il conto giudiziale reso da un funzionario di un Comune, consegnatario dei beni dell’ente per l’esercizio finanziario 2019. Il magistrato relatore, con relazione depositata nel 2025, aveva rilevato l’irregolarità del conto, sia per la natura dei beni rendicontati sia per l’ampiezza della gestione.
L’atto conteneva una generale elencazione di beni mobili iscritti in inventario, accanto a centinaia di beni immobili — cave, boschi, terreni, fabbricati, scuole, municipi, rete fognaria, cimiteri, strade e pubblica illuminazione — per i quali sussiste un mero obbligo di vigilanza. Il consegnatario si è costituito chiedendo l’improcedibilità, sostenendo di essere agente amministrativo con debito di vigilanza e non agente contabile. La Procura erariale ha concluso per l’improcedibilità, rimettendosi al Collegio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 32 del R.D. n. 827/1924, che esclude la resa del conto giudiziale per chi detiene mobili di ufficio per solo debito di vigilanza, e dall’art. 10 del d.P.R. n. 254/2002, che qualifica consegnatario il funzionario incaricato della gestione e conservazione dei beni mobili ricevuti in consegna.
La distinzione decisiva corre tra debito di custodia e debito di vigilanza. Il primo connota una gestione tipicamente di magazzino, alimentata da produzione o acquisizione in stock, con consistenze iniziali e rimanenze finali, movimenti di carico e scarico e obbligo restitutorio. Il secondo riguarda la mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori e la gestione delle scorte operative destinate all’uso immediato.
La Corte precisa che le scorte giacenti presso i singoli uffici, strettamente necessarie all’ordinario funzionamento, sono escluse dalla resa del conto giudiziale, fermi restando gli obblighi di rendicontazione amministrativa. Solo quando la giacenza ecceda la ragionevole necessità di funzionamento si configura una vera gestione contabile, soggetta al giudizio di conto. Nel caso esaminato, i beni indicati negli elenchi inventariali sono in uso agli uffici e non custoditi in un deposito; la mera elencazione non evidenzia la gestione in magazzino conforme al mod. 24 del d.P.R. n. 194/1996.
Il Collegio richiama sul punto Sez. Calabria sent. 39/2020 e Sez. Liguria sent. 133/2016. Ritiene quindi che gravi sul consegnatario un mero obbligo di vigilanza e non di custodia, con conseguente venir meno dei presupposti normativi per la resa del conto giudiziale. L’improcedibilità è dichiarata ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 174/2016, con compensazione delle spese, restando fermo l’obbligo dell’Amministrazione di rendere il conto per i beni soggetti a effettiva custodia.
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Nota della Redazione
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