Irripetibilità dell’indebito pensionistico da inerzia dell’INPS nel recupero (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 538 del 04.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di recupero dell’indebito formatosi sulla pensione di reversibilità per superamento dei limiti di cumulabilità reddituale di cui alla tabella F allegata alla legge n. 335/1995, il termine annuale stabilito dall’art. 13, comma 2, legge n. 412/1991 opera quale criterio orientativo per valutare la tempestività dell’azione dell’INPS. Il recupero intervenuto oltre l’anno successivo a quello di comunicazione dei redditi all’Amministrazione finanziaria è intempestivo e le somme sono irripetibili, quando gli indebiti si siano formati e accumulati senza negligenza del pensionato, che abbia assolto agli obblighi dichiarativi. In tale ipotesi il percettore ha diritto alla restituzione di quanto trattenuto, oltre interessi legali.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di pensione diretta dal 2011, dopo il decesso della coniuge diveniva titolare di pensione di reversibilità dall’INPS. Nel dichiarare i propri redditi indicava la sola pensione diretta. L’Istituto, con una serie di provvedimenti adottati dal 2019 al 2023, contestava indebiti per il superamento dei limiti di cumulabilità, riferiti alle annualità dal 2017 al 2021, procedendo al recupero mediante trattenute mensili sulla pensione.
Il ricorrente impugnava i recuperi davanti al giudice unico delle pensioni, eccependo l’irripetibilità delle somme per esclusivo errore dell’INPS e la propria buona fede, oltre alla violazione del limite di trattenuta sul quinto della pensione. Dopo l’istruttoria disposta dal giudice, i ricorsi venivano riuniti.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla disciplina del cumulo tra pensione di reversibilità e redditi del beneficiario, richiamando l’art. 1, comma 41, legge n. 335/1995, che consente il cumulo nei limiti della tabella F, con riduzione al 75%, 60% o 50% della misura ordinaria in base all’ammontare dei redditi. Su questa base l’INPS aveva quantificato gli indebiti e disposto il recupero.
Il giudice richiama quindi l’art. 13, comma 2, legge n. 412/1991, che impone all’Istituto di verificare annualmente le situazioni reddituali e di recuperare entro l’anno successivo quanto pagato in eccedenza. La norma tutela l’affidamento del pensionato, fissando un limite temporale all’attività di verifica e un ulteriore termine annuale per il recupero.
Sul punto la Corte richiama la sentenza delle Sezioni riunite n. 4/QM/2008, secondo cui il recupero di indebiti maturati oltre la scadenza resta condizionato alla valutazione della buona fede del beneficiario che abbia assolto agli obblighi di comunicazione. Va riconosciuta tutela a chi, pur avendo adempiuto, sia destinatario di provvedimenti di recupero per errori addebitabili all’inerzia della pubblica amministrazione, protrattasi oltre il termine fissato dal legislatore.
Il giudice coordina tali principi con le modifiche successive, in particolare l’art. 15 d.l. n. 78/2009 e l’art. 35, comma 10-bis, d.l. n. 207/2008. Da quest’ultima disposizione deriva un regime di alternatività: l’onere di comunicazione diretta all’INPS sorge solo in mancanza di tempestiva comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Nel caso concreto il ricorrente ha sempre trasmesso la dichiarazione dei redditi per il periodo 2016-2021, assolvendo all’obbligo. Poiché la dichiarazione è presentata l’anno successivo al periodo d’imposta e il recupero può intervenire entro l’anno seguente, le somme relative alle annualità 2017, 2018, 2019 e 2020 sono irripetibili per intempestività del recupero. Restano invece ripetibili le somme del 2021, essendo il recupero intervenuto entro l’anno successivo. Il comportamento dell’Istituto, che avrebbe dovuto rideterminare ab origine la pensione, giustifica la condanna alle spese di lite.
Nota della Redazione
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