Revocatoria fallimentare e accertamento dell’eventus damni (Cass. civ. Sez. 1 n. 15495 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso per cassazione che, pur deducendo la violazione di norme di diritto, censuri in realtà la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito, senza prospettare l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., è inammissibile. La valutazione circa la sussistenza dell’eventus damni, nel giudizio promosso dal curatore ex art. 66 l.fall. e art. 2901 c.c., e la verifica della scientia damni in capo al debitore e al terzo contraente costituiscono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, sindacabili in sede di legittimità solo nei tassativi limiti dell’anomalia motivazionale.
Il Fatto
Il Fallimento di una società aveva proposto, ai sensi degli artt. 66 l.fall. e 2901 c.c., domanda di revocatoria ordinaria nei confronti della società acquirente, chiedendo dichiararsi l’inefficacia di due atti di compravendita immobiliare stipulati dalla società poi fallita, in qualità di venditrice, prima del fallimento. Il tribunale aveva accolto la domanda, ravvisando la sussistenza di entrambi i presupposti dell’azione revocatoria.
La società acquirente aveva proposto appello, lamentando l’insussistenza dell’eventus damni e l’assenza di prova della consapevolezza del pregiudizio in capo all’acquirente. La corte distrettuale, tuttavia, rigettava il gravame, confermando la decisione di primo grado sulla base di un articolato accertamento fattuale circa la diminuzione patrimoniale della venditrice e la sussistenza della scientia damni. Avverso tale sentenza, la società soccombente proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi di ricorso, ritenendoli inammissibili. Ha osservato che, pur denunciando formalmente la violazione di norme di legge sostanziale e processuale, la ricorrente censurava in realtà la ricognizione dei fatti operata dai giudici di merito. In particolare, il primo e il terzo motivo contestavano la valutazione delle prove da cui era stata desunta la sussistenza dell’eventus damni, mentre il secondo motivo contestava l’accertamento della consapevolezza del pregiudizio in capo all’acquirente.
La Suprema Corte ha precisato che tali valutazioni costituiscono apprezzamenti in fatto sindacabili in cassazione solo per il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., ossia per l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso, oppure nei soli casi di anomalia motivazionale qualificabile come violazione di legge costituzionalmente rilevante (mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili). La ricorrente, non avendo prospettato tali specifici vizi, non aveva utilmente censurato l’apprezzamento del giudice di merito.
La Corte ha quindi richiamato la natura derivata dell’azione revocatoria fallimentare, la quale, pur presentando peculiarità quanto a legittimazione, effetti e competenza, resta retta dai presupposti sostanziali di cui all’art. 2901 c.c.. Ha infine dichiarato l’inammissibilità del ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché di una somma equitativamente determinata ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., in favore del controricorrente e della cassa delle ammende, in ragione dell’avvenuta definizione del giudizio conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.
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Nota della Redazione
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