Clausola penale: esclusi gli interessi moratori sulle transazioni commerciali (App. Ancona 621/2026)
Corte d’Appello di Ancona, Sezione Prima Civile, sentenza n. 621 dell’8 giugno 2026
Il caso
Un incarico di mediazione immobiliare prevedeva una penale pari al 4 per cento del prezzo offerto qualora la vendita fosse divenuta impossibile per informazioni omesse o inesatte del venditore. L’affare non si era concluso per una difformità urbanistico-catastale e per la mancata consegna di documenti necessari all’istruttoria del mutuo.
L’operatività della penale
La Corte ha confermato l’applicabilità della clausola. La disponibilità giuridica e commerciale dell’immobile comprende infatti anche la sua regolarità urbanistica e catastale, poiché tali condizioni incidono sulla trasferibilità del bene e sulla possibilità di ottenere il finanziamento.
Gli interessi applicabili
È stato invece accolto il motivo relativo agli interessi. La penale costituisce una liquidazione anticipata del danno da inadempimento e non un corrispettivo dovuto nell’ambito di una transazione commerciale. Non si applica quindi il regime speciale del d.lgs. n. 231/2002, ma la disciplina ordinaria degli interessi.
Alla clausola penale, quale preventiva liquidazione del danno, non si estendono gli interessi moratori previsti per i corrispettivi delle transazioni commerciali.
L’esito
La condanna al pagamento di 9.920 euro è stata confermata, sostituendo agli interessi commerciali gli interessi legali dal 18 luglio 2022. La richiesta di riduzione equitativa della penale è stata respinta, non essendo stata dimostrata una manifesta sproporzione.
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