Clausola penale: esclusi gli interessi moratori sulle transazioni commerciali (App. Ancona 621/2026)

Corte d’Appello di Ancona, Sezione Prima Civile, sentenza n. 621 dell’8 giugno 2026

Il caso

Un incarico di mediazione immobiliare prevedeva una penale pari al 4 per cento del prezzo offerto qualora la vendita fosse divenuta impossibile per informazioni omesse o inesatte del venditore. L’affare non si era concluso per una difformità urbanistico-catastale e per la mancata consegna di documenti necessari all’istruttoria del mutuo.

L’operatività della penale

La Corte ha confermato l’applicabilità della clausola. La disponibilità giuridica e commerciale dell’immobile comprende infatti anche la sua regolarità urbanistica e catastale, poiché tali condizioni incidono sulla trasferibilità del bene e sulla possibilità di ottenere il finanziamento.

Gli interessi applicabili

È stato invece accolto il motivo relativo agli interessi. La penale costituisce una liquidazione anticipata del danno da inadempimento e non un corrispettivo dovuto nell’ambito di una transazione commerciale. Non si applica quindi il regime speciale del d.lgs. n. 231/2002, ma la disciplina ordinaria degli interessi.

Alla clausola penale, quale preventiva liquidazione del danno, non si estendono gli interessi moratori previsti per i corrispettivi delle transazioni commerciali.

L’esito

La condanna al pagamento di 9.920 euro è stata confermata, sostituendo agli interessi commerciali gli interessi legali dal 18 luglio 2022. La richiesta di riduzione equitativa della penale è stata respinta, non essendo stata dimostrata una manifesta sproporzione.

Provvedimento integrale: .

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *