Cartella e irreperibilità assoluta: senza l’attestazione delle ricerche la notifica è nulla e non interrompe la prescrizione (Cassazione 19180/2026)
Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, ordinanza n. 19180 del 11 giugno 2026 (R.G.N. 6894/2024) — Presidente Franco De Stefano, Relatore Alberto Crivelli
Il principio di diritto
In tema di notifica a soggetto risultante irreperibile nelle forme di cui all’art. 60, comma 1, lett. e), del d.p.r. n. 600 del 1973, l’attestazione della concreta effettuazione delle ricerche e del loro esito costituisce requisito formale per la validità della notificazione, senza che rilevi, a tal fine, l’effettuazione delle stesse in assenza di siffatta attestazione. L’atto potenzialmente interruttivo della prescrizione, notificato invalidamente con modalità che non consenta di verificare l’ingresso dell’atto nella sfera di conoscibilità del destinatario, è privo di efficacia interruttiva.
Il fatto
La contribuente si opponeva a un’intimazione di pagamento relativa a una cartella emessa a fronte di un’ordinanza-ingiunzione della Provincia, eccependo la prescrizione quinquennale del credito. Il Tribunale respingeva l’opposizione, ritenendo la cartella regolarmente notificata nel 2014.
La Corte d’appello di Salerno rigettava il gravame: la notifica era stata eseguita ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e), del d.p.r. n. 600/73 — irreperibilità assoluta, con affissione dell’avviso di deposito all’albo comunale — sicché la sua regolarità comportava l’efficace interruzione della prescrizione. La contribuente ricorreva per cassazione con due motivi; la Provincia resisteva con controricorso, mentre l’Agenzia della Riscossione non depositava un rituale controricorso.
La motivazione
La Corte accoglie il primo motivo. Un atto potenzialmente interruttivo della prescrizione, se notificato invalidamente con una modalità che non consente di verificare che sia giunto nella sfera di conoscibilità del destinatario, non ha efficacia interruttiva (Cass. n. 18485/2018); l’effetto potrebbe semmai ricollegarsi, ex nunc, a una successiva sanatoria. La notifica semplificata ex art. 60, comma 1, lett. e), del d.p.r. n. 600/73 — richiamata per le cartelle dall’art. 26, commi 4 e 6, del d.p.r. n. 602/73 — presuppone, in caso di irreperibilità assoluta, che il messo indichi le ricerche effettuate, o che esse risultino comunque dal contesto della relata (Cass. n. 781/2025; n. 14658/2024).
Nella specie l’avviso riportava soltanto la richiesta di una “visura”, senza traccia del reperimento e dell’esito. L’attestazione delle ricerche è un requisito formale di validità che non ammette equipollenti: la sua assenza rende la notifica irrimediabilmente nulla, anche se in fatto le ricerche fossero state svolte ma non attestate (Cass. n. 22117/2025; n. 21522/2022), poiché è proprio l’attestazione a consentire il controllo, se del caso mediante querela di falso. La Corte enuncia il principio di diritto e cassa con rinvio alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione, che liquiderà le spese tenendo conto della carenza di attività difensiva rituale dell’Avvocatura erariale.
Implicazioni pratiche
La notifica per irreperibilità assoluta ex art. 60, lett. e), regge solo se la relata — o gli atti che la compongono, incluso l’avviso di ricevimento — attesta in modo chiaro le ricerche svolte e il loro esito: una generica “richiesta di visura” senza risultato non basta. La nullità della notifica travolge l’effetto interruttivo della prescrizione, con la conseguenza, per il contribuente, che un vizio formale può far maturare la prescrizione del credito. Sul versante dell’ente riscossore, non basta compiere le ricerche: occorre documentarle nell’atto, perché l’attestazione — e non l’attività in sé — è condizione di validità della notificazione semplificata.
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