Operazioni inesistenti: il raddoppio dei termini di accertamento opera con la denuncia penale, anche se poi archiviata (Cass. trib. 10316/2026)
Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza n. 10316/2026, pubblicata il 20 aprile 2026 (R.G.N. 8684/2021) — adunanza camerale dell’11 febbraio 2026, Presidente Tania Hmeljak, Relatore Pierpaolo Gori.
Il principio di diritto
In tema di accertamento tributario, i termini previsti dagli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l’imposizione diretta e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l’IVA, nel testo modificato dal comma 132 dell’art. 1 l. n. 208 del 2015, sono raddoppiati in presenza di denuncia penale, anche se questa sia stata poi archiviata, non costituendo ciò prova di un uso pretestuoso e strumentale della disposizione da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Il fatto
L’Agenzia delle Entrate aveva emesso avvisi di accertamento (imposte dirette e IVA, anni 2007 e 2008) per operazioni soggettivamente inesistenti, nell’ambito di importazioni extra-UE di occhiali da un fornitore cinese. La Commissione provinciale di Treviso aveva annullato gli avvisi per intervenuta decadenza, escludendo il raddoppio dei termini; la Commissione regionale del Veneto aveva accolto l’appello dell’Agenzia, ritenendo operante il raddoppio — la notizia di reato era stata comunicata il 3 settembre 2012 — e irrilevante la successiva archiviazione del procedimento penale. La società ha proposto ricorso per cassazione con nove motivi.
La motivazione
La Corte rigetta tutti i motivi. Il raddoppio dei termini (artt. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600/1973 e 57, comma 3, del d.P.R. n. 633/1972) presuppone unicamente l’obbligo di denuncia penale ex art. 331 c.p.p. per un reato del d.lgs. n. 74/2000, a prescindere dall’effettiva presentazione della denuncia, dall’avvio dell’azione penale e dall’accertamento del reato. Per gli avvisi non ancora notificati alla data del d.lgs. n. 128/2015 — come nel caso, avviso notificato il 13 dicembre 2016 — opera la disciplina dell’art. 1, comma 132, della l. n. 208/2015, che richiede la comunicazione della notizia di reato entro il termine ordinario: requisito qui soddisfatto.
L’archiviazione del procedimento penale è ininfluente: il limite costituzionale al raddoppio (Corte cost. n. 247/2011) è l’uso pretestuoso e strumentale della norma, che non si desume dalla mera archiviazione di un’indagine iniziata per una doverosa esigenza di controllo. È inoltre indifferente che le operazioni siano oggettivamente o soggettivamente inesistenti, trattandosi degli stessi fatti (uso di fatture per operazioni inesistenti), e il raddoppio si estende anche alle riprese “satelliti” interconnesse (costi non inerenti, esportazioni non documentate); non opera invece per l’IRAP, imposta priva di sanzioni penali. Infondati o inammissibili anche i motivi su contraddittorio, motivazione degli avvisi e onere della prova dell’inesistenza soggettiva, avendo il giudice di merito accertato in fatto la mancanza della normale diligenza dell’imprenditore.
Esito: rigetta il ricorso.
Implicazioni pratiche
La pronuncia consolida un principio pratico rilevante nel contenzioso su fatture per operazioni inesistenti. Il raddoppio dei termini di accertamento non dipende dall’esito del procedimento penale: basta la sussistenza dell’obbligo di denuncia (seri indizi di reato) e, per gli avvisi soggetti alla disciplina del 2015, la comunicazione della notizia di reato entro il termine ordinario. La successiva archiviazione non riporta i termini a quelli ordinari, salvo che il contribuente provi un uso pretestuoso e strumentale della denuncia da parte dell’Ufficio. Il raddoppio, inoltre, si estende alle riprese collegate all’operazione principale, ma resta escluso per l’IRAP. Per la difesa, la leva non è l’archiviazione in sé, ma la dimostrazione dell’abuso dello strumento.
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