Adozione mite e stato di abbandono: la recisione dei legami familiari è l’extrema ratio, da accertare in concreto (Cass. 20001/2026)

Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza n. 20001 del 15 giugno 2026 (R.G. 19173/2025), camera di consiglio del 27 marzo 2026 — Presidente Tricomi, Relatore Casadonte.

Il principio di diritto

In tema di adozione del minore, l’art. 27, terzo comma, della legge n. 184 del 1983 — nell’interpretazione adeguatrice imposta da Corte cost. n. 183 del 2023 — non pone una presunzione assoluta: la recisione necessaria e inderogabile dei rapporti con la famiglia d’origine attiene al solo piano delle relazioni giuridico-formali, mentre per i rapporti socio-affettivi opera una presunzione soltanto iuris tantum. Il giudice può quindi accertare in concreto se la prosecuzione di significative, positive e consolidate relazioni con componenti della famiglia d’origine realizzi il preminente interesse del minore.

La dichiarazione dello stato di abbandono morale e materiale richiede un accertamento in concreto e nell’attualità, all’esito di un attento monitoraggio delle figure genitoriali e dei parenti entro il quarto grado disponibili, valutandone le capacità vicarianti, anche con interventi di supporto, e la praticabilità di un’adozione mite — eventualità idonee a impedire la dichiarazione di adottabilità. L’interruzione dei rapporti resta l’extrema ratio, ammessa solo quando gli incontri con i genitori biologici si rivelino fonte di regressione e pregiudizio per il minore.

Il fatto

Su segnalazione dei servizi sociali, il Tribunale per i minorenni avviava un procedimento per l’incapacità dei genitori di prendersi adeguatamente cura dei figli minori, uno dei quali con ritardo nello sviluppo psicomotorio. Nonostante plurimi interventi di sostegno, permanevano gravi carenze genitoriali; i minori venivano collocati e, dopo l’affidamento alla famiglia adottiva, mostravano un evidente recupero di serenità.

Il Tribunale per i minorenni dichiarava lo stato di adottabilità ed escludeva l’adozione mite. La Corte d’appello di Cagliari, previa integrazione peritale, confermava. I genitori biologici ricorrevano per cassazione con due motivi, deducendo la violazione del ne bis in idem e il mancato ricorso a soluzioni alternative alla recisione dei legami (adozione aperta o mite).

La motivazione

La Corte rigetta il ricorso. Il primo motivo (ne bis in idem) è infondato: le due sentenze, pur istruite congiuntamente e con motivazione sovrapponibile, hanno definito procedimenti distinti relativi a ciascun minore. Il secondo motivo è del pari infondato: la Corte d’appello ha deciso in conformità ai principi di Corte cost. n. 183/2023 e della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 12223/2024; n. 23320/2024), valutando in concreto l’interesse dei minori.

All’esito di un accertamento attuale e concreto, i giudici di merito hanno riscontrato la persistente inadeguatezza dei genitori e della rete familiare (nonna e zia paterne), incapaci di riconoscere gli speciali bisogni dei minori, e hanno ritenuto che il mantenimento dei rapporti con i biologici fosse fonte di disorientamento e regressione, non compatibile con l’interesse dei minori, già positivamente inseriti nella famiglia affidataria. La recisione dei legami — extrema ratio — è risultata giustificata: il ricorso è respinto.

Implicazioni pratiche

Lo stato di abbandono non si dichiara sulla carta: richiede un accertamento concreto e attuale, che verifichi non solo le capacità dei genitori, ma anche quelle “vicarianti” dei parenti entro il quarto grado e la praticabilità di soluzioni meno drastiche — adozione mite, mantenimento di rapporti — prima di recidere i legami con la famiglia d’origine. La rottura è l’ultima risorsa, non la prima.

Dopo Corte cost. n. 183/2023, l’adozione legittimante recide sempre i rapporti giuridico-formali con la famiglia biologica, ma non impone automaticamente la fine di ogni legame socio-affettivo: il giudice può preservare relazioni positive e consolidate se corrispondono al preminente interesse del minore. Nel caso deciso, però, l’accertamento in concreto — incontri protetti fonte di regressione, recupero del minore nella famiglia affidataria — ha reso giustificata la recisione: valutazione di merito, se ben motivata, non sindacabile in Cassazione.

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