Controllo automatizzato: il termine di decadenza per notificare la cartella (art. 25 d.P.R. 602/1973) non è differito dalla dichiarazione tardiva o ultratardiva (Cass. trib. 10440/2026)
Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza n. 10440/2026, pubblicata il 21 aprile 2026 (R.G.N. 1627/2025) — adunanza camerale del 10 febbraio 2026, Presidente Giuseppe Fuochi Tinarelli, Relatore Pierpaolo Gori.
Il principio di diritto
In tema di controllo automatizzato della dichiarazione, ai fini della notifica della cartella di pagamento ex artt. 36-bis, d.P.R. 600/73 e 54-bis del d.P.R. 633/1972, per esigenze di certezza e di rispetto dei diritti sostanziali del contribuente, il termine decadenziale di cui all’art. 25, primo comma, d.P.R. n. 602/1973, resta fermo e non è differito dalla presentazione di una dichiarazione tardiva o ultratardiva del contribuente.
Il fatto
A seguito di un controllo automatizzato (artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972) sulle dichiarazioni IRES e IVA per gli anni 2013 e 2014, veniva emessa una cartella di pagamento. La Commissione tributaria provinciale di Messina e poi quella regionale della Sicilia ritenevano decaduta la pretesa relativa al 2013, per il tempo trascorso fino alla notifica. L’Agenzia delle entrate-Riscossione ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che il termine di decadenza triennale dell’art. 25 d.P.R. n. 602/1973 decorresse dalla presentazione — tardiva — della dichiarazione, avvenuta il 9 gennaio 2015, sicché la notifica del 22 gennaio 2018 sarebbe stata tempestiva.
La motivazione
La Corte rigetta il ricorso: i motivi sono in parte inammissibili — la questione del dies a quo non era stata trattata nei gradi di merito — e comunque infondati. Nel merito, il termine decadenziale dell’art. 25, comma 1, d.P.R. n. 602/1973 non ha un dies a quo «mobile»: la lettera della norma non lo prevede. Anche in chiave teleologica e sistematica si giunge alla stessa conclusione, in coerenza con l’orientamento restrittivo in materia di decadenza (Corte di giustizia UE, Astone, C-332/15, e Volkswagen, C-533/16, per l’imposta armonizzata; Cass., Sez. U., n. 8500/2021 per le imposte dirette). La presentazione di una dichiarazione tardiva — o addirittura ultratardiva — non sposta il termine. Nel caso, il termine per il 2013 scadeva al 31 dicembre del terzo anno successivo alla presentazione ordinaria; la dichiarazione del 9 gennaio 2015 non lo differiva, e la cartella notificata il 22 gennaio 2018 è tardiva.
Esito: rigetta il ricorso.
Implicazioni pratiche
Per le cartelle da controllo automatizzato, il termine di decadenza per la notifica (art. 25, comma 1, d.P.R. n. 602/1973) è fisso e ancorato alla presentazione ordinaria della dichiarazione: l’agente della riscossione non può guadagnare tempo invocando una dichiarazione presentata in ritardo. La tardività — o l’ultratardività — del contribuente non «riapre» né sposta in avanti il termine decadenziale a favore del Fisco. Per il contribuente ciò rafforza la certezza dei termini: una cartella notificata oltre il termine calcolato dalla scadenza ordinaria è decaduta, a prescindere da quando la dichiarazione sia stata effettivamente presentata.
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