Diritto di cronaca e dignità della persona: illecita la pubblicazione di dettagli non essenziali (Cass. 20043/2026)
Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza n. 20043/2026 del 15 giugno 2026 (R.G.N. 21207/2025) — Presidente Maria Acierno, Relatore Rosario Caiazzo. Ricorso dichiarato inammissibile.
Il principio di diritto
Nell’esercizio dell’attività giornalistica il diritto di cronaca su fatti di interesse pubblico incontra il limite dell’essenzialità dell’informazione e del rispetto della dignità della persona (art. 137 del d.lgs. n. 196/2003 e regole deontologiche del Garante): è illecito il trattamento dei dati personali che, riportando dettagli non indispensabili alla descrizione del fatto, leda la dignità della persona coinvolta. Ai fini della tutela rileva l’identificabilità dell’interessato anche solo da parte di una cerchia circoscritta di persone; e la successiva, volontaria esposizione pubblica della persona non elide l’illiceità del trattamento già avvenuto.
Il fatto
Il Garante per la protezione dei dati personali aveva irrogato a una società editrice di una testata online una sanzione amministrativa di 15.000 euro per la pubblicazione di un articolo relativo a un episodio di violenza sessuale di gruppo ai danni di una giovane donna: l’articolo riportava numerosi messaggi degli indagati e il contenuto di comunicazioni intercettate, con dettagli ritenuti non essenziali e lesivi della dignità della vittima (artt. 5 GDPR, 137 del d.lgs. n. 196/2003 e 6 delle regole deontologiche relative all’attività giornalistica). Il Tribunale di Milano rigettava l’opposizione della società. L’editrice ricorreva per cassazione con quattro motivi, relativi all’identificabilità della vittima, alla motivazione della sentenza, all’essenzialità dell’informazione e al preteso contrasto della normativa con l’art. 10 CEDU.
La motivazione
Il ricorso è dichiarato inammissibile. Il primo motivo (identificabilità) mira a un diverso apprezzamento dei fatti ed è comunque infondato: la tutela dei dati personali può rilevare anche rispetto a una cerchia circoscritta di destinatari — parenti, conoscenti, gli stessi numerosi indagati — senza che occorra un pubblico predeterminato. Il secondo motivo (motivazione apparente) è inammissibile, avendo il Tribunale evidenziato i punti dell’articolo eccedenti l’essenzialità. Il terzo motivo è inammissibile: il rispetto delle regole deontologiche è condizione di liceità del trattamento per finalità giornalistiche (Cass. n. 11864/2004), e i limiti dell’essenzialità impongono di evitare dettagli e riferimenti privi di interesse pubblico e lesivi della dignità (Cass. n. 22741/2021; n. 24986/2014); nel caso, il Tribunale ha escluso ogni interesse pubblico nei dettagli pubblicati, sicché la censura non coglie la ratio decidendi, e la successiva esposizione pubblica della persona non sana l’illiceità del trattamento già effettuato. Il quarto motivo (art. 10 CEDU) è inammissibile: la normativa non pone limiti indeterminati al diritto di cronaca, ma criteri di contemperamento con i diritti fondamentali della persona di rango costituzionale. Ricorso inammissibile, con condanna della società alle spese.
Implicazioni pratiche
Per l’editoria, il diritto di cronaca su fatti anche di rilevante interesse pubblico non autorizza la pubblicazione di qualunque dettaglio: valgono il limite dell’essenzialità dell’informazione e il rispetto della dignità della persona coinvolta (art. 137 del codice privacy e regole deontologiche). Riportare messaggi, intercettazioni o particolari non indispensabili alla comprensione del fatto — tanto più quando delineano la persona offesa attraverso il racconto degli autori — integra un trattamento illecito dei dati, sanzionabile dal Garante, anche in assenza del nome dell’interessato: ciò che conta è l’identificabilità, sufficiente pure verso una cerchia ristretta. Neppure la successiva scelta della persona di esporsi pubblicamente sana l’illecito già commesso, e la lamentata genericità delle norme non contrasta con l’art. 10 CEDU.
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