Malattia professionale da amianto: inammissibile il ricorso del datore che punta a rivalutare i fatti (Cass. lav. 20124/2026)
Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ordinanza n. 20124/2026 del 16 giugno 2026 (R.G.N. 15963/2024) — Presidente Margherita Maria Leone, Relatore Elena Boghetich. Ricorso dichiarato inammissibile.
Il principio di diritto
Il ricorso per cassazione non è uno strumento per accedere a un terzo grado di giudizio: sono inammissibili le censure che, sotto l’apparente veste della violazione di legge, mirano a una rivalutazione dei fatti e del compendio probatorio riservata al giudice di merito, cui spetta individuare le fonti del proprio convincimento e dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova; il vizio di motivazione è deducibile solo entro il “minimo costituzionale” ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
Il fatto
La Corte d’appello, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto la domanda risarcitoria proposta dagli eredi di un lavoratore — deceduto per carcinoma polmonare — nei confronti della società datrice, per il danno non patrimoniale conseguente a malattia professionale da esposizione a fibre di amianto durante le mansioni di manutenzione svolte per un lungo periodo. La Corte territoriale, sulla scorta della documentazione, delle testimonianze e della consulenza tecnica, aveva ritenuto il carcinoma causato — secondo il criterio del “più probabile che non” — da tabagismo ed esposizione lavorativa in pari misura, accertando ex art. 2087 c.c. l’assenza di dispositivi di protezione e la presenza di componenti in cemento-amianto nella copertura del capannone; aveva quindi liquidato il danno iure proprio agli eredi con le opportune decurtazioni per il concorso causale. La società ricorreva per cassazione con un unico motivo articolato.
La motivazione
Il motivo è dichiarato inammissibile. Pur formulato come violazione e falsa applicazione di legge, esso mira in realtà a una rivalutazione dei fatti e del compendio probatorio — le modalità della prestazione, le condizioni ambientali, la condotta datoriale, la liquidazione del danno — non consentita in sede di legittimità: spetta al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento e scegliere tra le risultanze processuali (Cass. S.U. n. 7931/2013; Cass. n. 27686/2018). Le censure finiscono inoltre per riproporre, in modo irrituale, doglianze di vizio di motivazione ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass. S.U. n. 8053/2014), senza che sia stata denunciata — né ricorra — una motivazione al di sotto del “minimo costituzionale”. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna della società alle spese.
Implicazioni pratiche
Nel contenzioso da malattia professionale, una volta che il giudice di merito abbia accertato — con motivazione adeguata — il nesso causale (anche secondo il criterio del “più probabile che non” e in presenza di concause come il tabagismo), la violazione degli obblighi di sicurezza ex art. 2087 c.c. e la misura del danno non patrimoniale iure proprio degli eredi, tali valutazioni non sono rimesse in discussione in cassazione. Il datore che intenda impugnare deve individuare un vero errore di diritto o un vizio motivazionale che scenda sotto il “minimo costituzionale”: la mera riproposizione di una diversa lettura delle prove porta all’inammissibilità del ricorso, con aggravio di spese.
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