Inammissibile il ricorso che deduce la violazione dell’art. 2051 c.c. quando la decisione si fonda sull’art. 2043 c.c. (Cass. civ. Sez. 3 n. 21189 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che deduce la violazione dell’art. 2051 cod. civ. è inammissibile, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., quando la sentenza impugnata ha fondato la decisione sulla responsabilità aquiliana ex art. 2043 cod. civ., per la mancata manutenzione e la mancata apposizione della segnaletica sulla strada, attribuendo rilevanza causale a tali manchevolezze. L’accertamento circa la titolarità della gestione e custodia del tratto stradale, quale attribuzione del potere-dovere di intervento, costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice del merito e, come tale, è censurabile in sede di legittimità solo sul piano motivazionale.
Il Fatto
Il genitore di un motociclista deceduto in un incidente stradale convenne in giudizio l’Anas e due comuni, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni. La Corte d’appello di Palermo, dopo aver escluso la responsabilità di Anas e di uno dei comuni, accolse la domanda nei confronti dell’altro comune, ritenendolo responsabile dell’incidente per la violazione del dovere di manutenzione e di segnaletica del tratto di strada, ai sensi dell’art. 14 cod. strada. Il comune soccombente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 2051 cod. civ. e contestando la propria legittimazione passiva, sostenendo che la custodia della strada spettasse all’altro ente.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del controricorso e delle “note per l’udienza” depositate tardivamente dalle parti intimate. Ha precisato che la parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo mediante controricorso; in mancanza non può presentare memoria, ma solo partecipare alla discussione orale, recupero comunque escluso quando il ricorso è avviato alla trattazione in adunanza camerale.
Nel merito, la Corte ha ritenuto inammissibile l’unico motivo di ricorso. Ha osservato come la sentenza impugnata non avesse applicato la disciplina sulla responsabilità del custode, bensì quella generale sull’illecito aquiliano. La decisione, infatti, si fondava sulla negligenza del comune per la mancata manutenzione e la carenza di segnaletica, elementi ai quali era stata attribuita rilevanza causale nella causazione del sinistro. La censura basata sull’art. 2051 cod. civ. è stata ritenuta non pertinente rispetto al decisum, non essendo correlata alla motivazione della sentenza.
La Cassazione ha inoltre rilevato che il ricorrente ha contestato l’accertamento di fatto relativo alla collocazione del tratto stradale nel proprio territorio. Tale accertamento è riservato al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo sul piano motivazionale, vizio non dedotto con la necessaria specificità. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile.
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Nota della Redazione
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