L’errore revocatorio non può concernere l’attività valutativa della Corte (Cass. civ. Sez. 3 n. 5289 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’errore rilevante ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c. consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa, che abbia indotto la supposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto la cui verità sia incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa. Tale errore non può concernere l’attività interpretativa e valutativa del giudice e deve possedere i caratteri dell’evidenza assoluta e dell’immediata rilevabilità, emergendo dal solo raffronto tra la pronuncia impugnata e gli atti di causa. Esso deve inoltre essere essenziale e decisivo e deve riguardare esclusivamente gli atti interni al giudizio di cassazione. Non è quindi configurabile la revocazione quando la censura investa la qualificazione giuridica di un motivo di ricorso o la correttezza degli accertamenti di fatto posti a base della decisione.
Il Fatto
Un agricoltore aveva agito nei confronti di un’associazione di categoria e dell’unione provinciale degli agricoltori per ottenere il risarcimento dei danni derivati da pretese inadempienze nell’incarico di compilazione di una domanda finalizzata all’ottenimento di aiuti comunitari per allevatori di bovini.
Il Tribunale aveva rigettato la domanda, ma la Corte d’appello, in riforma, l’aveva accolta condannando gli enti al pagamento della somma complessiva di € 27.000,00. Il ricorso per cassazione proposto dagli enti soccombenti era stato rigettato.
Avverso tale pronuncia, gli stessi enti hanno proposto ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., deducendo l’omesso esame del motivo concernente la c.d. sovrastima del danno per erroneità della consulenza tecnica d’ufficio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha premesso il proprio consolidato orientamento in materia di revocazione delle proprie pronunce, ribadendo che l’errore revocatorio non può riguardare l’attività interpretativa e valutativa del giudice, ma solo una erronea percezione dei fatti processuali, caratterizzata da evidenza assoluta e decisività.
Nel caso di specie, il Collegio ha escluso che il secondo motivo del ricorso originario fosse rimasto assorbito o non esaminato. Tale motivo era stato, al contrario, espressamente scrutinato dalla Corte d’appello e dichiarato inammissibile, sia per la mancata tempestiva contestazione della consulenza tecnica nel giudizio di merito, sia perché le censure erano comunque rivolte contro accertamenti di fatto, non sindacabili in sede di legittimità.
Con le nuove doglianze, la parte ricorrente non denunciava un errore percettivo ma un errore di giudizio, tanto in ordine alla riqualificazione del contenuto del motivo di ricorso quanto in relazione alla correttezza della stima del danno operata dal consulente e recepita dal giudice di merito. Si trattava, quindi, di censure afferenti all’attività interpretativa e valutativa della Corte, come tali estranee al perimetro dell’errore di fatto di cui all’art. 395, n. 4, c.p.c..
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore dei controricorrenti.
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Nota della Redazione
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