Affido esclusivo e bigenitorialità: la volontà del minore non è un diritto di veto e va valutata con tutti gli elementi (Cassazione 20033/2026)

Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, ordinanza n. 20033 del 15 giugno 2026 (R.G.N. 20095/2025) — Presidente Maria Acierno, Relatore Laura Tricomi

Il principio di diritto

L’affidamento esclusivo del minore a un solo genitore, costituendo un’eccezione alla regola della bigenitorialità sancita dall’art. 337-ter c.c., richiede un rigoroso accertamento — fondato sull’oggettivo riscontro probatorio e su un’indagine completa — della contrarietà all’interesse del minore dell’affidamento all’altro genitore. L’ascolto del minore e le dichiarazioni da lui rese, anche se espresse con maturità e consapevolezza, non costituiscono l’esclusivo elemento di valutazione del suo superiore interesse, specie in un quadro altamente conflittuale in cui siano accertati comportamenti ostativi o manipolativi di un genitore: la volontà del minore non conferisce un diritto di veto incondizionato e va contemperata con tutti gli altri fattori acquisiti.

Il fatto

Nell’ambito di un giudizio di separazione, il Tribunale aveva disposto l’affido condiviso dei figli minori con collocamento presso la madre e un contributo di mantenimento a carico del padre, oltre a un assegno in favore della moglie. In sede di gravame entrambe le parti censuravano le statuizioni economiche e quelle sull’affidamento.

All’esito di un’articolata istruttoria — aggiornamento della consulenza tecnica, informazioni dei Servizi Sociali, ascolto dei figli e ordinanze interinali — la Corte d’appello riformava la decisione, disponendo l’affidamento esclusivo dei minori al padre, con collocamento presso di lui, la limitazione temporanea della responsabilità genitoriale materna e l’avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità, la rideterminazione degli assegni per i figli e la revoca dell’assegno in favore della moglie. La madre proponeva ricorso per cassazione affidato a tredici motivi; il padre resisteva con controricorso.

La motivazione

Il ricorso è integralmente rigettato. I motivi relativi alla figlia divenuta maggiorenne nelle more del giudizio sono inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse (Cass. n. 27235/2020). I motivi sull’affidamento del figlio minore sono inammissibili: sotto l’egida della violazione di legge e del vizio motivazionale, sollecitano una rivalutazione della quaestio facti, sottratta al sindacato di legittimità (Cass. n. 3340/2019; n. 640/2019). La Corte ribadisce che l’affido esclusivo è eccezione alla bigenitorialità (art. 337-ter c.c.) e richiede un accertamento rigoroso e oggettivo della contrarietà all’interesse del minore, mentre le limitazioni della responsabilità genitoriale postulano un inadempimento di particolare gravità, fondato su fatti concreti e su elementi indiziari gravi, precisi e concordanti (Cass. n. 24876/2025; n. 32004/2025).

Quanto all’ascolto del minore, esso — pur imprescindibile — non costituisce l’esclusivo elemento di valutazione del suo superiore interesse e non attribuisce un diritto di veto incondizionato, tanto più in contesti di elevata conflittualità nei quali siano accertati comportamenti ostativi o manipolativi (Cass. n. 2947/2025; Corte EDU, A.S. e M.S. c. Italia). Nella specie la Corte territoriale aveva vagliato le dichiarazioni del minore in modo complessivo e non atomistico, unitamente a tutti gli altri elementi, dando conto delle gravi criticità relazionali accertate e adottando misure graduali e percorsi di sostegno. Sono del pari inammissibili i motivi relativi all’assegno di separazione, al mantenimento della prole (provvedimenti rebus sic stantibus, modificabili al mutare delle circostanze), all’addebito e alle spese di lite. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese liquidate in 4.000,00 euro. La Corte ha disposto l’oscuramento dei dati personali.

Implicazioni pratiche

L’affido esclusivo resta l’eccezione e presuppone un accertamento rigoroso e oggettivo della contrarietà all’interesse del minore; le limitazioni della responsabilità genitoriale richiedono la prova, su fatti concreti, di un inadempimento grave. L’ascolto del minore è imprescindibile ma non decisivo da solo, soprattutto nei contesti di elevata conflittualità e di sospetta manipolazione: non equivale a un diritto di veto. In sede di legittimità, le censure su affidamento, mantenimento e addebito non possono tradursi in una richiesta di rilettura delle prove; e i provvedimenti relativi ai figli, operando rebus sic stantibus, restano modificabili al significativo mutare delle condizioni.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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