Redditometro: la prova contraria richiede entità e durata del possesso, e il giudice deve rideterminare il reddito (Cass. trib. 19007/2026)
Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, ordinanza n. 19007 del 10 giugno 2026 (R.G.N. 29139/2022) — Presidente Gian Paolo Macagno, Relatore Daniela Marconi.
Il principio di diritto
In tema di accertamento sintetico con il metodo del c.d. redditometro (art. 38 d.P.R. n. 600/1973), che pone una presunzione legale relativa, la prova contraria gravante sul contribuente non si esaurisce nella dimostrazione della mera disponibilità di redditi ulteriori, anche di origine familiare, ma deve riguardare l’entità delle somme, la durata del relativo possesso e l’esistenza di elementi sintomatici idonei a collegare tali risorse proprio alle spese contestate. In ogni caso, una volta ritenuta eccessiva la quantificazione operata dall’Ufficio sui beni-indice, il giudice tributario, per la natura di impugnazione-merito del processo, non può limitarsi ad annullare integralmente l’atto, ma deve rideterminare la pretesa impositiva nella misura corretta, annullandola solo per la parte rimasta priva di titolo.
Il fatto
L’Agenzia delle entrate accertava sinteticamente, col redditometro, un maggior reddito IRPEF per l’anno 2008, in base allo scostamento tra reddito dichiarato e reddito imputato per il possesso di beni-indice (un’autovettura e l’abitazione acquistata con la futura consorte, oltre alle spese per i finanziamenti e per la ristrutturazione). Il contribuente otteneva l’annullamento in primo grado, deducendo di vivere con i genitori che provvedevano ai suoi bisogni, di non utilizzare l’immobile in ristrutturazione e di fare uso promiscuo dell’auto. La CTR delle Marche respingeva l’appello dell’Agenzia, ritenendo fornita la prova contraria. L’Agenzia ricorreva per cassazione con un unico motivo.
La motivazione
Il motivo è fondato, in continuità con quanto già deciso tra le stesse parti per l’anno precedente (Cass. n. 23600/2022). La presunzione legale relativa del redditometro pone a carico del contribuente l’onere di provare, con idonea documentazione, la provenienza non reddituale delle disponibilità impiegate: non è sufficiente una generica disponibilità di risorse ulteriori, occorrendo dimostrare l’entità delle somme, la durata del possesso e la loro concreta destinazione — o l’attitudine a essere destinate — proprio alle spese contestate. Nel caso di specie la CTR ha ritenuto sufficiente la verosimile e generica disponibilità derivante dalla convivenza con i genitori, senza verificarne entità, durata e destinazione. Inoltre, ritenuta eccessiva la stima dei beni-indice (in particolare dell’autovettura), la CTR — dovendo il processo tributario avere natura di impugnazione-merito — avrebbe dovuto rideterminare il reddito nella misura corretta, e non confermare l’annullamento integrale dell’atto.
Implicazioni pratiche
Chi si difende da un accertamento sintetico deve costruire una prova contraria puntuale e documentale: non basta dire di aver avuto altre risorse (anche familiari), ma occorre provarne l’importo, il periodo di effettiva disponibilità e gli indizi che le colleghino alle spese e agli incrementi patrimoniali contestati, escludendone impieghi diversi. Sul versante del giudizio, l’ordinanza ricorda un principio a doppio taglio: se il giudice ritiene sproporzionata la stima dell’Ufficio non può azzerare la pretesa, ma deve ricondurla alla misura corretta — con un esito potenzialmente solo parziale per il contribuente.
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