Cappella gentilizia: il diritto di sepolcro segue la volontà del fondatore, non la prassi dei discendenti (Cass. 20252/2026)

Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, ordinanza n. 20252 del 16 giugno 2026 (R.G.N. 27838/2020) — Presidente Francesco Maria Cirillo, Relatore Giuseppe Tedesco.

Il principio di diritto

Il sepolcro può essere familiare (jus sepulchri iure sanguinis) o ereditario (iure successionis): la distinzione dipende dall’interpretazione della volontà del fondatore al momento della fondazione, restando indifferenti le successive vicende della proprietà. Nel sepolcro familiare la titolarità spetta ai componenti della famiglia del fondatore legati iure sanguinis, secondo quella volontà; il diritto è imprescrittibile, irrinunciabile e non trasmissibile né per atto inter vivos né mortis causa. Il comportamento successivo dei discendenti e le delibere della comunione ereditaria non possono mutarne la natura.

Il fatto

Con atto di divisione del 1914 i fondatori disciplinavano una cappella mortuaria, riservando (clausola n. 13) il diritto di sepoltura ai discendenti che ne portassero il cognome, con limitata estensione alle discendenti immediate che, pur mutato cognome per matrimonio, ne manifestassero la volontà.

Nel 2008-2013 la comunione ereditaria approvava un regolamento che estendeva il diritto di sepoltura a tutti i discendenti in linea retta, uomini e donne, e ai coniugi. Un ramo familiare conveniva in giudizio gli altri eredi dinanzi al Tribunale di Siena per far valere la clausola del 1914 e la nullità delle delibere; Tribunale e Corte d’appello di Firenze qualificavano la cappella come sepolcro gentilizio, individuando i titolari secondo la volontà dei fondatori. Uno dei discendenti ricorreva per cassazione, deducendo il carattere discriminatorio e superato della clausola.

La motivazione

La Corte rigetta il ricorso. Lo jus sepulchri si distingue in familiare (iure sanguinis) ed ereditario (iure successionis), e la distinzione va tratta interpretando la volontà del fondatore al momento della fondazione (Cass. Sez. Un. 17122/2018; Cass. 15432/2025), essendo indifferenti le vicende successive della proprietà.

Nel sepolcro familiare la titolarità spetta ai componenti della famiglia del fondatore legati iure sanguinis, secondo la disciplina da lui posta: solo in mancanza di indicazione del fondatore soccorrono le norme consuetudinarie suppletive. Nel caso, il fondatore aveva manifestato una precisa volontà nell’atto del 1914, sicché non opera la regola suppletiva.

Il diritto al sepolcro è imprescrittibile e irrinunciabile, spetta al titolare fin dalla nascita e non è trasmissibile inter vivos o mortis causa. Ne consegue che il comportamento dei discendenti — e le delibere della comunione ereditaria del 2008-2013 — è irrilevante rispetto alla natura familiare stabilità dal fondatore, così come è irrilevante l’occasionale inumazione, per cortesia, di salme estranee alla famiglia, di cui gli aventi diritto possono comunque ottenere l’estumulazione.

Implicazioni pratiche

Nelle liti su cappelle e tombe di famiglia il punto di partenza è sempre l’atto di fondazione: è lì che si legge se il sepolcro è gentilizio — i titolari sono individuati per vincolo di sangue secondo la volontà del fondatore — o ereditario, e dunque soggetto alle regole della successione. La qualificazione dipende da quella volontà originaria, non dalle vicende successive della proprietà.

La prassi successiva, per quanto consolidata, e le delibere di una comunione ereditaria non spostano la qualificazione né allargano la platea dei titolari contro la volontà del fondatore. Chi intende modificare l’assetto deve muoversi sul piano corretto — non la mera consuetudine di famiglia — ricordando che il diritto al sepolcro familiare è personale, imprescrittibile e non negoziabile.

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