Art. 650 c.c. Fissazione di un termine per la rinunzia
Chiunque ha interesse può chiedere che l’autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il legatario dichiari se intende esercitare la facoltà di rinunziare. Trascorso questo termine senza che abbia fatto alcuna dichiarazione, il legatario perde il diritto di rinunziare.
Funzione della norma
L’art. 650 c.c. consente a chiunque abbia interesse di chiedere all’autorità giudiziaria la fissazione di un termine entro il quale il legatario dichiari se intende rinunciare al legato, già acquistato automaticamente ai sensi dell’art. 649 c.c. Trascorso tale termine senza dichiarazione, il legatario decade dal diritto di rinunciare, e il legato resta definitivamente acquisito. La disciplina segue, per struttura e ratio, lo stesso schema previsto per la fissazione del termine per l’accettazione dell’eredità (art. 481 c.c.), cui si rinvia per i criteri applicativi comuni.
Cosa fare
Chi ha interesse a conoscere la sorte definitiva del legato può richiedere la fissazione giudiziale del termine, per evitare che l’incertezza sulla rinuncia si protragga indefinitamente.
Va tenuto sotto controllo il decorso del termine fissato dal giudice, poiché la sua inutile scadenza produce la decadenza automatica del legatario dal diritto di rinunciare.