Art. 660 c.c. Legato di alimenti

Il legato di alimenti, a favore di chiunque sia fatto, comprende le somministrazioni indicate dall’art. 438, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto.

Funzione della norma

L’art. 660 c.c. disciplina il legato di alimenti e ne definisce il contenuto come attribuzione di ciò che è necessario al legatario per vivere, avuto riguardo alla sua condizione, con funzione propriamente assistenziale e fonte esclusivamente testamentaria.

La funzione della norma è disciplinare il contenuto del lascito assistenziale, non riprodurre l’obbligazione alimentare legale: il legato di alimenti nasce dalla volontà del testatore e può avere come beneficiario anche un soggetto estraneo alla famiglia, mentre l’obbligo alimentare legale ha fonte normativa, propri presupposti e proprio ordine di obbligati.

La distinzione da mantenimento, rendita e prestazioni periodiche

Occorre distinguere il legato di alimenti dal mantenimento, che tende a preservare un tenore di vita più ampio, dalla rendita, che ha normalmente contenuto patrimoniale fisso o predeterminato, e dalle prestazioni periodiche, che possono costituire soltanto la modalità di adempimento del legato alimentare oppure una figura autonoma con diversa funzione, come il vitalizio alimentare ex art. 1872 c.c.

Errori frequenti

  • Confondere il legato di alimenti con l’obbligo alimentare legale. Il primo ha fonte esclusivamente testamentaria e può riguardare anche soggetti estranei alla famiglia; il secondo ha fonte legale, con propri presupposti e ordine di obbligati.
  • Ritenere equivalenti legato di alimenti, mantenimento e rendita. Sono figure distinte per contenuto e funzione, da qualificare caso per caso in base alla volontà del testatore.

Cosa fare

Va verificato se il testatore abbia diversamente disposto rispetto al contenuto standard delle somministrazioni indicate dall’art. 438 c.c., ipotesi che prevale sulla disciplina suppletiva.

Va qualificata con attenzione la disposizione, distinguendo il legato di alimenti da figure affini come il mantenimento, la rendita o le prestazioni periodiche con diversa funzione.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *