Art. 665 c.c. Scelta nel legato alternativo

Nel legato alternativo la scelta spetta all’onerato, a meno che il testatore l’abbia lasciata al legatario o a un terzo.

Funzione della norma

L’art. 665 c.c. governa il momento in cui un legato alternativo, cioè una disposizione a titolo particolare costruita su più prestazioni alternative o beni alternativi, deve essere concentrato su una sola prestazione finale, eliminando l’incertezza sull’oggetto dell’adempimento. La norma impone anzitutto di stabilire se la clausola sia davvero alternativa oppure configuri un legato di genere, un legato di specie, un legato facoltativo o una disposizione cumulativa.

Il criterio di attribuzione della scelta

La scelta spetta di regola all’onerato, salvo che il testatore l’abbia espressamente riservata al legatario o a un terzo: la struttura è analoga a quella prevista per il legato di genere dall’art. 664 c.c., ma opera su un presupposto diverso, cioè la presenza di più prestazioni alternative anziché di un genere da individuare.

Errori frequenti

  • Qualificare come legato alternativo una disposizione che in realtà configura un legato di genere o un legato facoltativo. Prima di applicare l’art. 665 c.c. occorre verificare la reale natura della clausola.
  • Ritenere che la scelta spetti sempre al legatario. La regola generale attribuisce la scelta all’onerato, salvo diversa disposizione del testatore.

Cosa fare

Va verificato, in via preliminare, se la disposizione testamentaria configuri effettivamente un legato alternativo, distinguendolo dal legato di genere, dal legato facoltativo o da una disposizione cumulativa.

Va individuato a chi spetti la scelta tra le prestazioni alternative, verificando se il testatore l’abbia riservata al legatario o a un terzo, in deroga alla regola generale.

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