Cessazione della materia del contendere: sulle spese serve una motivazione concreta di soccombenza virtuale, non frasi di stile (Cass. trib. 20207/2026)

Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, ordinanza n. 20207 del 16 giugno 2026 (R.G. 19863/2025), camera di consiglio del 26 maggio 2026 — Presidente Lo Sardo, Relatore Cavallo.

Il principio di diritto

In caso di cessazione della materia del contendere, la disciplina delle spese di lite va regolata secondo il criterio della soccombenza virtuale. La relativa motivazione non può essere apodittica o tralaticia — frasi di stile e richiami generici ai parametri (natura dell’atto, questioni giuridiche, lealtà processuale) — ma deve illustrare l’iter logico seguito e calare in concreto quei parametri sulla specifica vicenda, non potendo la stessa formula, per la sua genericità, adattarsi a casi diversi e a decisioni opposte.

È insufficiente la motivazione resa per relationem mediante rinvio a una pronuncia di primo grado a sua volta priva di argomentazioni esplicative del ragionamento seguito: la lacuna motivazionale del giudice d’appello non può essere colmata richiamando una decisione anch’essa non motivata sul punto.

Il fatto

Una concessionaria per l’accertamento e la riscossione della TARI notificava a una società un avviso di accertamento relativo a una pretesa già avanzata dal Comune e oggetto di controversia definita con condono. La contribuente impugnava; la concessionaria, in giudizio, annullava l’atto solo dopo la notifica del ricorso (senza aver riscontrato l’istanza di autotutela) e chiedeva la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.

Il giudice di primo grado dichiarava l’estinzione per cessazione della materia del contendere e compensava le spese con motivazione generica; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania rigettava l’appello della contribuente sulle spese. La contribuente ricorreva per cassazione con due motivi.

La motivazione

La Corte accoglie il ricorso. Il giudice d’appello, in maniera apodittica e con frasi di stile, si è limitato a richiamare la casistica dei parametri della soccombenza virtuale, senza spendere alcuna argomentazione sulla loro applicazione concreta al caso e sulle ragioni per cui la motivazione di primo grado sarebbe “non irragionevole”. Anche il primo giudice aveva usato parametri tralatici (natura dell’atto, questioni giuridiche, lealtà) senza spiegarne l’adattamento al caso concreto.

È così del tutto mancante l’illustrazione dell’iter logico, né la lacuna è colmabile dal rinvio per relationem a una pronuncia di prime cure a sua volta priva di argomentazioni. Il riferimento alla “lealtà processuale” appare inoltre incoerente col comportamento delle parti, avendo la concessionaria emesso l’avviso di accertamento dopo la definizione agevolata della controversia sul prodromico avviso di pagamento. La Corte cassa con rinvio alla CGT di secondo grado della Campania.

Implicazioni pratiche

Quando una lite si chiude per cessazione della materia del contendere — tipicamente perché l’ente annulla l’atto in corso di causa — le spese non si compensano “d’ufficio”: vanno regolate sulla soccombenza virtuale, ciòè su chi avrebbe perso se il giudizio fosse proseguito. E la decisione va motivata sul serio: formule di stile e richiami generici non bastano.

Per il contribuente è una tutela concreta: se l’ente annulla l’atto solo dopo il ricorso, magari dopo aver ignorato l’istanza di autotutela, quel comportamento pesa nella soccombenza virtuale e può giustificare la condanna alle spese. Sul piano della tecnica delle impugnazioni, è censurabile in Cassazione la motivazione sulle spese resa per relationem a una sentenza di primo grado essa stessa priva di reale argomentazione.

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