Cartelle e intimazione di pagamento: la notifica provata con lo “storico debitorio” è accertamento di merito insindacabile (Cass. trib. 3587/2026)
Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, ordinanza n. 3587 del 17 febbraio 2026 (R.G.N. 5998/2021) — Presidente Marcello Maria Fracanzani, Relatore Alessia De Durante.
Il principio di diritto
In tema di riscossione, ove l’Ufficio abbia depositato gli atti notificati, le relazioni di notifica e il documento (lo “storico debitorio”) che collega i primi alle seconde, la regolarità della notifica delle cartelle — e la conseguente interruzione della prescrizione — costituisce un accertamento di merito non sindacabile in sede di legittimità, ove la motivazione non integri una delle anomalie costituzionalmente rilevanti (mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile, motivazione perplessa) individuate da Cass., Sez. U., n. 8053 del 2014.
Il fatto
Equitalia Sud notificava alla contribuente un’intimazione di pagamento di € 40.726,55, somma di varie sanzioni per mancati versamenti (tra cui diritto camerale, premi Inail, contributi Ivs e Inps, canone occupazione suolo pubblico) del periodo 1993-2006, sulla base di 14 cartelle asseritamente notificate tra il 2002 e il 2012. La CTP accoglieva il ricorso (mancata notifica delle cartelle, difetto di motivazione, prescrizione, decadenza). La CTR del Lazio riformava, ritenendo provata la notifica delle cartelle tramite lo “storico debitorio” (Sdeb) prodotto dall’Agenzia e quindi interrotta la prescrizione. La contribuente ricorreva per cassazione con due motivi (motivazione apparente; violazione degli artt. 2943 e 2953 c.c. sulla prescrizione).
La motivazione
I due motivi, connessi, sono infondati. In base a Cass., Sez. U., n. 8053/2014 è denunciabile solo l’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante — mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, motivazione perplessa e incomprensibile — esclusa ogni rilevanza del mero difetto di “sufficienza”. Nel caso, la sentenza d’appello dà conto delle ragioni della validità della notifica. Con accertamento di merito non sindacabile in legittimità, l’Ufficio ha depositato gli atti notificati, le relazioni di notifica e lo Sdeb che li collega: la notifica è quindi regolare e la prescrizione interrotta. Il ricorso, per il resto, sollecita un’inammissibile revisione del merito: il vizio di violazione di legge attiene all’erronea ricognizione della fattispecie astratta, non al concreto apprezzamento delle prove, riservato al giudice di merito.
Esito: la Corte rigetta il ricorso.
Implicazioni pratiche
Nel contenzioso su cartelle e intimazioni, la prova della notifica può essere fornita anche tramite lo “storico debitorio” (Sdeb) che collega gli atti notificati alle relative relate: se il giudice di merito ritiene provata la notifica con motivazione non apparente, l’accertamento è insindacabile in Cassazione. Per il contribuente la censura va costruita sul vizio motivazionale costituzionalmente rilevante (art. 360, n. 4, e art. 132, n. 4, c.p.c.), non come revisione del fatto: contestare la valenza probatoria dello Sdeb sul piano del merito è strada preclusa in legittimità.
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