Cessione del credito da rimborso INVIM: vale il diritto comune, non i vincoli previsti per i crediti da imposte sui redditi (Cass. trib. 33293/2025)
Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, ordinanza n. 33293 del 19 dicembre 2025 (R.G.N. 12703/2022) — Presidente Giacomo Maria Stalla, Relatore Giuseppe Lo Sardo.
Il principio di diritto
La cessione di un credito per il rimborso dell’INVIM decennale non è soggetta alle limitazioni fissate dagli artt. 69 e 70 del r.d. n. 2440 del 1923, 43-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 e 1 del d.m. n. 384 del 1997, ma è regolata dalla disciplina di diritto comune sulla cessione dei crediti (artt. 1260 ss. c.c.); essa può quindi essere oggetto anche di cessioni successive, la cui opponibilità all’amministrazione finanziaria è sempre condizionata dalla notifica o dall’accettazione della singola cessione (art. 1264 c.c.). Ne deriva che il cessionario, quale “avente causa” ex art. 2909 c.c., è legittimato, ai sensi dell’art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, ad adire il giudice tributario per l’ottemperanza del giudicato formatosi sull’accertamento del credito in capo all’originario dante causa.
Il fatto
Una società per azioni, ultima cessionaria di un credito per il rimborso dell’INVIM decennale (circa 22.762,63 euro) — riconosciuto da una sentenza della Commissione tributaria provinciale di L’Aquila del 1999, passata in giudicato, e trasferito attraverso una catena di cessioni successive — proponeva ricorso per l’ottemperanza. Il giudice dell’ottemperanza lo aveva rigettato per difetto di legittimazione attiva, ritenendo il credito prescritto, la cessione preclusa dal divieto dell’art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 e comunque inefficace, perché avvenuta con atto privo di data certa, con firma non autenticata e senza notifica al debitore. La cessionaria ricorreva per cassazione con tre motivi.
La motivazione
Sono fondati e pregiudiziali i motivi sulla incedibilità del credito. Ai sensi dell’art. 2909 c.c. l’accertamento contenuto nel giudicato fa stato anche nei confronti degli aventi causa a titolo particolare; il cessionario del credito per atto inter vivos è quindi legittimato a far valere il giudicato formatosi dopo la cessione e, in caso di cessioni successive, la legittimazione spetta all’ultimo avente causa. La disciplina speciale degli artt. 43-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 e 1 del d.m. n. 384 del 1997, che richiama gli artt. 69 e 70 del r.d. n. 2440 del 1923, si applica alle sole imposte sui redditi — come confermato dall’art. 19 del d.lgs. n. 46 del 1999 — restandone escluse le imposte indirette (Cass. n. 27883 del 2013; n. 33965 del 2019; n. 21375 del 2020; Sez. Trib. nn. 28493 e 28531 del 2023).
La cessione del credito per il rimborso dell’INVIM, imposta indiretta, è dunque regolata dal diritto comune (artt. 1260 ss. c.c.), opponibile all’amministrazione finanziaria con la notifica o l’accettazione (art. 1264 c.c.): l’ultima cessionaria era pertanto legittimata ad agire in ottemperanza (art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992). è fondato anche il primo motivo, avendo il giudice affermato la prescrizione trascurando i documenti relativi agli atti interruttivi, la cui portata ed efficacia dovranno essere accertate in sede di rinvio; è invece respinta l’eccezione di compensazione, per assoluta carenza di specificità sull’an e sul quantum. In carenza di precedenti specifici, la Corte enuncia il principio di diritto e cassa la sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di L’Aquila.
Implicazioni pratiche
Il credito da rimborso di un’imposta indiretta come l’INVIM è liberamente cedibile secondo il diritto comune: non trovano applicazione i vincoli di forma e i divieti — in particolare il divieto di cessioni successive — previsti dall’art. 43-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.m. n. 384 del 1997, riservati ai crediti da imposte sui redditi. Ai fini dell’opponibilità all’Agenzia delle Entrate rileva la notifica o l’accettazione della cessione (art. 1264 c.c.). L’ultimo cessionario, quale avente causa, è legittimato ad agire in ottemperanza per il giudicato formatosi in capo al dante causa: un riferimento operativo per la circolazione dei crediti tributari indiretti e per il loro recupero.
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