Principio di competenza: il ricavo conteso in giudizio non è certo né determinabile, salvo lite pretestuosa (Cass. trib. 18147/2026)
Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, sentenza n. 18147 del 5 giugno 2026 (R.G.N. 2221/2017) — Presidente Roberta Crucitti, Relatore Rosanna Angarano.
Il principio di diritto
In tema di principio di competenza di cui all’art. 109 t.u.i.r., la contestazione del credito in via giudiziale esclude la sussistenza dei requisiti di certezza e determinabilità del ricavo, salvo che l’Amministrazione, sulla quale grava l’onere della prova dei componenti positivi del reddito, non ne provi la pretestuosità o strumentalità.
Il fatto
L’Agenzia delle Entrate accertava, per gli anni 2005-2007, maggiori ricavi a carico di una casa di cura accreditata: si trattava di corrispettivi per prestazioni sanitarie che l’Azienda Sanitaria non aveva validato e che erano oggetto di un giudizio arbitrale, sicché la contribuente li aveva stornati imputandoli agli esercizi successivi. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso; quella regionale, in parziale riforma, riteneva illegittimo il recupero dei maggiori ricavi non ancora corrisposti ma escludeva la deducibilità di gran parte dei costi contestati. L’Agenzia proponeva ricorso principale (tre motivi); la società ricorso incidentale (un motivo).
La motivazione
I primi due motivi dell’Agenzia, sul recupero dei ricavi, sono infondati. L’art. 109 t.u.i.r. impone di computare i componenti nell’esercizio di competenza, ma si arresta di fronte ai ricavi e costi che non siano ancora certi nell’esistenza o determinabili nell’ammontare: la certezza va intesa in senso giuridico (un vincolo da contratto, fatto illecito o provvedimento della P.A.), la determinabilità attiene al quantum desumibile da elementi oggettivi. L’onere di provare certezza e determinabilità dei componenti positivi grava sull’Amministrazione. La pendenza di un giudizio che verte proprio sulla contestazione del credito ne esclude certezza e determinabilità, operando la deroga al principio di competenza; l’Amministrazione può però dimostrare che la lite sia strumentale e pretestuosa. Nella specie il credito era sub judice in sede arbitrale e nulla era stato allegato sulla pretestuosità della lite: la decisione d’appello è dunque conforme a tali principi.
Il terzo motivo dell’Agenzia, sui costi di ammortamento dei beni in affitto d’azienda, è inammissibile per «doppia conforme» (art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.), avendo l’Agenzia denunciato un omesso esame senza indicare le divergenti ragioni di fatto delle due decisioni. È invece fondato il ricorso incidentale della società: la Commissione regionale aveva escluso la deducibilità degli altri costi con una motivazione solo apparente, affermando genericamente e senza distinzioni che la contribuente non aveva provato la coerenza economica dei costi, a fronte di contestazioni eterogenee (mancata documentazione, non inerenza, non congruità, eccedenza).
L’esito
La Corte rigetta il ricorso principale dell’Agenzia e accoglie il ricorso incidentale della società nei limiti di motivazione; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado in diversa composizione, anche per le spese.
Implicazioni pratiche
Quando il pagamento del corrispettivo è conteso in un giudizio (anche arbitrale) che ne mette in discussione l’an, il ricavo non è certo né determinabile e non va imputato all’esercizio di erogazione della prestazione: si applica la deroga al principio di competenza. L’onere di provare certezza e determinabilità dei componenti positivi resta sull’Amministrazione, che per superare l’incertezza deve dimostrare la pretestuosità o strumentalità della lite. Sul versante processuale, in presenza di «doppia conforme» il motivo di omesso esame è inammissibile se non si indicano le diverse ragioni di fatto dei due gradi; e la motivazione che liquida contestazioni eterogenee sui costi con formule generiche è «apparente» e quindi nulla.
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