Imposta unica sulle scommesse: il titolare del CTD è soggetto passivo, ma per il 2015 il calcolo forfetario è illegittimo (Cass. trib. 20156/2026)

Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, ordinanza n. 20156 del 16 giugno 2026 (R.G. 15370/2025), camera di consiglio del 27 maggio 2026 — Presidente Fuochi Tinarelli, Relatore Hmeljak.

Il principio di diritto

In tema di imposta unica sulle scommesse, è soggetto passivo il titolare del Centro Trasmissione Dati (CTD) che raccoglie le scommesse per conto di un bookmaker estero privo di concessione in Italia, ricorrendo i requisiti soggettivi e oggettivi del tributo (art. 1, comma 66, della l. n. 220 del 2010): gestione delle scommesse, riscossione delle giocate, pagamento delle vincite, messa a disposizione di un locale aperto al pubblico con i palinsesti.

La determinazione dell’imposta su imponibile forfetario (il triplo della media della raccolta provinciale, con aliquota massima) prevista dall’art. 1, comma 644, lett. g), della l. n. 190 del 2014 si applica ai soggetti non collegati al totalizzatore nazionale e non regolarizzati soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2016 (termine prorogato dall’art. 1, comma 926, della l. n. 208 del 2015). Per i periodi d’imposta precedenti — e quindi anche per il 2015 — resta applicabile, pure ai non regolarizzati, il metodo di calcolo dell’art. 24, comma 10, del d.l. n. 98 del 2011.

Il fatto

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli emetteva un avviso di accertamento per l’imposta unica sulle scommesse relativa all’anno 2015 nei confronti del titolare di un CTD, ritenuto punto di raccolta di scommesse per conto di un bookmaker estero non autorizzato (contratto di ricevitoria, palinsesti, riscossione delle giocate).

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana accoglieva l’appello del contribuente solo quanto all’ammissibilità del ricorso introduttivo, rigettandolo nel merito e confermando l’assoggettamento e il metodo di calcolo dell’Ufficio. Il contribuente ricorreva per cassazione; l’Agenzia proponeva ricorso incidentale.

La motivazione

La Corte rigetta il primo motivo del ricorso principale e l’unico motivo del ricorso incidentale, confermando l’assoggettamento del titolare del CTD all’imposta unica: la raccolta di scommesse per conto di un bookmaker estero privo di concessione integra i presupposti del tributo ex art. 1, comma 66, l. n. 220/2010.

Accoglie invece il secondo motivo sul metodo di calcolo: per l’anno 2015 non si applica l’imponibile forfetario dell’art. 1, comma 644, lett. g), l. n. 190/2014 — operante per i non regolarizzati solo dal 1° gennaio 2016 — bensì il metodo dell’art. 24, comma 10, del d.l. n. 98/2011 (in tal senso Cass. n. 5924/2026). La CGT di secondo grado non si è attenuta a tale principio: la Corte cassa con rinvio alla CGT di secondo grado della Toscana per il ricalcolo, assorbiti gli altri motivi.

Implicazioni pratiche

Chi gestisce un CTD collegato a un bookmaker estero senza concessione non può considerarsi un mero “trasmettitore di dati”: se riscuote giocate, paga vincite e mette a disposizione locale e palinsesti, è soggetto passivo dell’imposta unica sulle scommesse. L’assoggettamento, su questo punto, è consolidato.

Il terreno di difesa si sposta sul quantum: il metodo forfetario “triplo della media provinciale” con aliquota massima vale per i non regolarizzati solo dal 2016. Per le annualità precedenti (2015 e prima) l’imposta va calcolata con il diverso criterio dell’art. 24, comma 10, d.l. n. 98/2011: un accertamento che applichi il forfetario ad annualità anteriori è illegittimo e va cassato, con rideterminazione dell’imposta.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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