Indagini bancarie del Fisco: dopo la Corte EDU l’autorizzazione deve avere un contenuto minimo verificabile (Cass. trib. 20694/2026)
Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, ordinanza n. 20694 del 18 giugno 2026 (R.G. 23615/2017), camera di consiglio del 5 giugno 2026 — Presidente Giudicepietro, Relatore Fracanzani.
Il principio di diritto
L’autorizzazione alle indagini bancarie prevista dall’art. 32, comma 1, n. 7, del d.P.R. n. 600 del 1973 (e dall’art. 51, comma 2, n. 7, del d.P.R. n. 633 del 1972) resta, sul piano interno, atto a funzione organizzativa e preparatoria, non provvedimento impositivo soggetto ad autonomo obbligo di motivazione. Tuttavia, alla luce dell’interpretazione evolutiva imposta dall’art. 8 CEDU (Corte EDU, Ferrieri e Bonassisa c. Italia, 8 gennaio 2026) e dagli artt. 7, 8 e 52 della Carta dei diritti fondamentali UE, essa — quale titolo dell’ingerenza nei dati bancari — deve preesistere alla consultazione del conto e recare un contenuto minimo idoneo a rendere verificabili, anche ex post, i presupposti, l’oggetto e i limiti dell’accesso, così da assicurare che l’ingerenza sia delimitata, controllabile e proporzionata.
La mera assenza o irregolarità dell’autorizzazione non comporta l’automatica inutilizzabilità dei dati acquisiti, salvo che ne derivi un concreto pregiudizio per il contribuente o la lesione di diritti fondamentali; ma l’atto autorizzativo non può più ritenersi integralmente sottratto a ogni verifica contenutistica. I valori OMI, il rapporto tra prezzo di rogito e importo del mutuo e la comparabilità con altre operazioni conservano mero carattere indiziario.
Il fatto
Un geometra riceveva un avviso di accertamento IRPEF, IVA e IRAP per il 2008, con recupero del maggior reddito da vendita di due immobili. All’esito di indagini, anche bancarie, l’Ufficio rilevava prezzi dichiarati inferiori ai valori OMI, discrepanza tra prezzo di rogito e valore ai fini del mutuo, e prelievi non giustificati corrispondenti alla differenza.
La Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna confermava integralmente la ripresa a tassazione. Il contribuente ricorreva per cassazione con cinque motivi, deducendo in primo luogo la mancanza di una motivata autorizzazione alle indagini bancarie.
La motivazione
La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri. Fermo restando che l’autorizzazione è atto interno, il quadro convenzionale ed eurounitario sopravvenuto — in particolare Corte EDU, Ferrieri e Bonassisa c. Italia — non consente più di considerarla del tutto irrilevante e sottratta a verifica quando essa costituisce il titolo dell’ingerenza nei dati bancari del contribuente. L’autorizzazione deve dunque preesistere e recare un contenuto minimo che ne renda verificabili presupposti, oggetto e limiti.
Ne consegue che, nel caso, le risultanze delle movimentazioni bancarie non possono trovare ingresso nel giudizio: il quadro indiziario va rieditato espungendo quei profili e valutando il resto (valori OMI, rapporto prezzo/mutuo, comparabilità) secondo il loro carattere meramente indiziario. La Corte cassa con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna.
Implicazioni pratiche
Per il contribuente si apre un margine difensivo nuovo: l’autorizzazione alle indagini bancarie non è più un atto “in bianco” e insindacabile. Deve esistere prima dell’accesso ai conti e contenere elementi minimi che permettano di controllarne, anche a posteriori, presupposti e limiti; in difetto, i dati bancari raccolti possono essere espunti dal materiale probatorio.
Attenzione però alla misura: la Corte non stabilisce un’inutilizzabilità automatica per ogni irregolarità formale, ma la ancora al concreto pregiudizio o alla lesione di diritti fondamentali. E ricorda che gli indici presuntivi — valori OMI, scostamento tra prezzo e mutuo, operazioni comparabili — restano semplici indizi, da valutare complessivamente e non decisivi di per sé.
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