Rimborso di tributi locali: la decadenza quinquennale decorre dal giudicato che accerta la debenza, non dal versamento (Cassazione Tributaria 20433/2026)
Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza n. 20433 del 17 giugno 2026 (R.G.N. 8388/2021) — Presidente Angelo Matteo Socci, Relatore Antonella Dell’Orfano
Il principio di diritto
In tema di tributi locali, il termine di decadenza dal diritto al rimborso delle somme versate e non dovute, fissato in cinque anni dall’art. 1, comma 164, della l. n. 296 del 2006, decorre dal giorno del versamento o da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, ovvero dal passaggio in giudicato della sentenza che ha riconosciuto la debenza delle somme di cui si chiede il rimborso: prima di tale giudicato il contribuente non può far valere alcun diritto al rimborso. Sul piano processuale, quando pendono contemporaneamente il ricorso per cassazione avverso la sentenza impugnata anche per revocazione e quello avverso la sentenza che ha deciso sulla revocazione, ne va disposta la riunione, in applicazione analogica dell’art. 335 c.p.c., stante la connessione tra le due pronunce.
Il fatto
Una società, dopo aver ottenuto una sentenza che aveva accertato la non assoggettabilità alla TARSU di determinate aree, chiedeva al Comune il rimborso delle somme versate per le annualità dal 2007 al 2011. Ne nasceva un duplice contenzioso: da un lato il ricorso per cassazione della società avverso la sentenza d’appello che aveva ritenuto necessario attivare lo strumento dell’ottemperanza; dall’altro il ricorso del Comune avverso la successiva sentenza con cui la Commissione tributaria regionale aveva revocato la propria precedente pronuncia per contrasto di giudicati.
I due ricorsi venivano riuniti dinanzi alla Corte, in ragione della connessione tra la sentenza revocata e quella di revocazione.
La motivazione
La Corte tratta con priorità il ricorso del Comune avverso la revocazione. Il primo motivo è infondato: sussisteva effettivamente il contrasto di giudicati previsto dall’art. 395, n. 5, c.p.c., tra due decisioni — di cui una passata in giudicato — che davano soluzioni incompatibili sullo stesso rapporto, ossia sulla percorribilità o meno dello strumento dell’ottemperanza per ottenere le somme versate in eccesso. Ne consegue la cessazione della materia del contendere e la declaratoria di inammissibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, del ricorso proposto dalla società avverso la sentenza revocata.
Il secondo motivo è parimenti infondato: in tema di tributi locali il termine di decadenza dal rimborso, ai sensi dell’art. 1, comma 164, della l. n. 296/2006, è di cinque anni, con dies a quo coincidente, nel caso in cui il diritto emerga da una decisione giudiziale, con il passaggio in giudicato della sentenza che ha riconosciuto la debenza. Nella specie tale giudicato si era formato sulla sentenza che aveva accertato la non assoggettabilità a TARSU delle aree, e la richiesta di rimborso era stata presentata con largo anticipo sul termine: la domanda era dunque tempestiva. Il ricorso del Comune è respinto; quello della società è dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese del relativo giudizio e condanna del Comune alle spese dell’altro.
Implicazioni pratiche
Chi ha versato tributi locali poi rivelatisi non dovuti può chiedere il rimborso entro cinque anni; ma quando il diritto emerge da una decisione giudiziale, il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta la debenza, non dal versamento, perché prima di quel giudicato il contribuente non poteva far valere alcuna pretesa restitutoria. Un dato che è decisivo calcolare correttamente nella gestione delle istanze di rimborso. Sul piano processuale, i ricorsi contro la sentenza revocanda e contro quella di revocazione vanno riuniti, e l’esito del secondo può travolgere l’interesse al primo.
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