La delega di firma dell’avviso di accertamento non richiede il nominativo del delegato né un termine di durata (Cass. civ. Sez. 5 n. 9220 del 12.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La delega per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento conferita dal dirigente ai sensi dell’art. 42, comma 1, d.P.R. n. 600/1973 è una delega di firma e non di funzioni. Il relativo provvedimento non richiede l’indicazione né del nominativo del soggetto delegato, né della durata della delega, né delle ragioni che la giustificano. La delega può essere conferita mediante ordini di servizio che individuino l’impiegato legittimato alla firma attraverso la qualifica rivestita, in quanto idonea a consentire la verifica del potere in capo al sottoscrittore. Le questioni oggetto di motivi di ricorso per cassazione dichiarati assorbiti si intendono impregiudicate e possono essere riproposte al giudice di rinvio, non equivalendo l’assorbimento a un implicito rigetto.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava al contribuente due avvisi di accertamento per il recupero a tassazione, per gli anni d’imposta 2002 e 2003, di ricavi non contabilizzati e costi riferiti a operazioni ritenute inesistenti. Il contribuente impugnava gli atti dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, deducendo, tra l’altro, la nullità degli avvisi per difetto di sottoscrizione. La CTP rigettava il ricorso e la CTR confermava la decisione.
La Corte di cassazione, con sentenza di rinvio, accoglieva il motivo relativo al vizio di sottoscrizione e rinviava alla CTR. Nel giudizio di rinvio, la CTR annullava l’avviso relativo al 2003 e confermava la legittimità di quello inerente al 2002, ritenendo valida la delega di firma conferita al dirigente che aveva sottoscritto l’atto impositivo. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il contribuente deduceva la violazione dell’art. 42 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che l’atto dispositivo contenente la delega di firma per l’avviso relativo al 2002 non prevedesse l’indicazione nominativa del delegato, né le ragioni della delega, né il termine di durata. La Corte di cassazione ritiene il motivo infondato.
La Corte richiama il proprio consolidato orientamento, che ha superato il contrario indirizzo espresso da Cass. n. 22803 del 2015, secondo cui la delega per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento è una delega di firma e non di funzioni. In quanto tale, il provvedimento di conferimento non deve necessariamente indicare il nominativo del delegato o la durata della delega: è sufficiente l’individuazione del soggetto legittimato alla firma mediante la qualifica rivestita, come nel caso del dirigente Capo Area Controllo, consentendo la verifica del potere in capo al sottoscrittore (Cass. n. 8814 del 2019; Cass. n. 11013 del 2019; Cass. n. 21972 del 2024; Cass. n. 20093 del 2025).
La Corte precisa inoltre che l’atto in esame recava comunque l’indicazione delle ragioni della delega e che l’avviso di accertamento rientrava nella soglia di valore per cui il potere di firma era stato conferito al soggetto che lo aveva materialmente sottoscritto.
Con il secondo motivo il ricorrente deduceva l’omessa pronuncia sugli altri motivi del ricorso originario, dichiarati assorbiti dalla sentenza di rinvio e riproposti nel giudizio di riassunzione. La CTR aveva interpretato la declaratoria di assorbimento come un implicito rigetto. Sul punto la Corte accoglie il motivo, affermando che i motivi dichiarati assorbiti debbono ritenersi non decisi e possono essere riproposti al giudice di rinvio (Cass. n. 37270 del 2022; Cass. n. 28751 del 2017).
In definitiva, la Corte accoglie il secondo motivo, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
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Nota della Redazione
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