Definizione agevolata e onere di allegare la delibera comunale (Cass. civ. Sez. V n. 6024 del 06.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il contribuente che intenda avvalersi della sospensione del termine di impugnazione prevista dall’art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018 per una lite definibile pendente con un ente territoriale o un suo ente strumentale ha l’onere di allegare e dimostrare, a pena di inammissibilità del ricorso per tardività, l’intervenuta adozione da parte dell’ente della delibera con cui è stata disciplinata la procedura di definizione agevolata delle controversie tributarie. La sospensione opera ope legis quanto alla sua applicabilità, ma non esonera la parte che intende fruirne dalla prova del presupposto costitutivo, costituito dall’adesione dell’ente al modello procedurale. Per gli enti territoriali, diversamente dalle liti in cui è parte l’Agenzia delle entrate, non opera l’automatica definibilità delle controversie, e non rientra nei doveri del giudice la conoscenza dei regolamenti comunali, non applicandosi il principio iura novit curia alle norme secondarie.
Il Fatto
Una società proprietaria di varie unità immobiliari riceveva dal Comune un avviso di accertamento per l’omesso versamento dell’ICI relativa all’anno di imposta 2010, per un importo complessivo di 53.551,00 €. La Commissione tributaria regionale, decidendo su appelli riuniti, rigettava il gravame della società e accoglieva quello dell’ente territoriale, escludendo la riduzione del 50% della tassazione per difetto di prova dei presupposti.
La società proponeva ricorso per cassazione con atto notificato tra il 28 febbraio e il 2 marzo 2020, formulando quattro motivi. Il Comune resisteva con controriscorso. La questione decisiva è risultata però di natura processuale: la tardività della notifica del ricorso rispetto al termine lungo previsto dall’art. 327 c.p.c.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché tardivamente notificato. La sentenza impugnata era stata pubblicata il 29 ottobre 2018, mentre il ricorso è stato spedito per la notifica il 28 febbraio 2020, oltre un anno, quattro mesi e due giorni dopo: ben oltre il termine lungo di sei mesi fissato dall’art. 327 c.p.c.
Il Collegio ha esaminato la disciplina invocabile a sostegno della tempestività. L’art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018 sospende per nove mesi i termini di impugnazione che scadono tra il 24 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019. Il successivo comma 16 consente agli enti territoriali di prevedere l’applicazione di tali disposizioni alle controversie tributarie in cui sono parte, consentendo la definizione della lite.
La ricorrente ha proposto il ricorso senza allegare né dimostrare che il Comune avesse adottato la procedura di definizione agevolata. La Corte ha precisato che tale onere grava sul contribuente che intende beneficiare della sospensione e del conseguente più lungo termine di impugnazione. Per gli enti territoriali, infatti, non opera il congegno dell’automatica sospensione previsto per le liti in cui è parte l’Agenzia delle entrate, non essendo necessaria alcuna delibera in tali ultimi casi.
La facoltà di avvalersi della sospensione è dunque collegata a un espresso recepimento in apposito regolamento da parte dell’ente, la cui adozione deve essere specificamente allegata e documentata dalla parte interessata. La Corte richiama sul punto Cass., Sez. V, n. 1951 del 2022 e Cass., Sez. T., nn. 2275 e 2422 del 2024, escludendo che la conoscenza dei regolamenti comunali rientri tra i doveri del giudice, che può acquisirne diretta conoscenza solo ove disponga di poteri istruttori.
Il Collegio ha chiarito che la sospensione opera ope legis, a prescindere dal concreto intento della parte di avvalersi della definizione agevolata, richiamando Cass. n. 33069 del 2022, Cass. n. 30397 del 2021, Cass. n. 11913 del 2019 e Cass. n. 11531 del 2016. Ciò non esclude però che il presupposto costitutivo debba essere allegato e provato. Da altro precedente (Cass. n. 28470 del 2019) risulta inoltre che il Comune non aveva deliberato di avvalersi della procedura, confermando la tardività del ricorso. L’inammissibilità ha assorbito l’esame dei motivi, con condanna della ricorrente alle spese e ai presupposti per il contributo unificato.
Nota della Redazione
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