Misura cautelare annullata: il PM che ricorre deve motivare l’attualità delle esigenze cautelari, pena l’inammissibilità per carenza di interesse (Cassazione Penale 20654/2026)

Corte di Cassazione, Seconda Sezione Penale, sentenza n. 20654 del 4 giugno 2026 (R.G.N. 13056/2026) — Presidente Sergio Beltrani, Relatore Alessandro Leopizzi

Il principio di diritto

Il pubblico ministero che impugni l’ordinanza con cui il tribunale del riesame abbia annullato la misura cautelare per difetto di gravità indiziaria deve indicare, a pena di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, le ragioni a sostegno dell’attualità e concretezza delle esigenze cautelari, quando la misura riguardi reati per i quali non opera la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Poiché l’interesse del pubblico ministero è correlato alla possibilità di adozione o ripristino della misura richiesta, egli deve fornire elementi idonei a suffragarne l’attualità in relazione a tutti i presupposti della misura, anche se il provvedimento impugnato non ne abbia esaminato taluno, non potendo altrimenti l’accoglimento del ricorso su tale solo profilo condurre a un provvedimento praticamente favorevole.

Il fatto

Il tribunale del riesame annullava l’ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari aveva applicato la custodia cautelare in carcere nei confronti di un indagato, in relazione ai delitti oggetto del procedimento. La Procura della Repubblica ricorreva per cassazione con un unico, articolato motivo, deducendo violazione di legge sotto forma di difetto assoluto di motivazione e travisamento del fatto: la mancata visione del materiale video nella sua completezza, il travisamento dell’ipotesi accusatoria e l’incongrua valorizzazione delle dichiarazioni della persona offesa. Il Procuratore generale concludeva per l’inammissibilità.

La motivazione

Il ricorso è inammissibile perché non sorretto da un interesse attuale e concreto. Il pubblico ministero che impugna l’annullamento della misura per carenza di gravità indiziaria deve dedurre, quando non operi la presunzione dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., anche le ragioni dell’attualità e concretezza delle esigenze cautelari: diversamente, l’eventuale accoglimento del solo profilo indiziario non potrebbe condurre a un provvedimento praticamente favorevole, ossia al ripristino della misura, in assenza di una valutazione sui pericula libertatis. Nel caso di specie, l’ufficio impugnante aveva completamente pretermesso ogni riflessione, anche cursoria o implicita, sul punto. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile; la qualità di parte pubblica esonera dalla condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende. La memoria difensiva, tardiva ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., non è stata esaminata.

Implicazioni pratiche

Per la Procura, impugnare in cassazione l’annullamento di una misura cautelare non basta a contestare la gravità indiziaria: quando il reato non rientra nelle presunzioni dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il ricorso deve argomentare anche l’attualità e la concretezza delle esigenze cautelari, altrimenti manca l’interesse concreto, perché un eventuale accoglimento sul solo piano indiziario non consentirebbe di ripristinare la misura. Il ricorso va dunque costruito coprendo tutti i presupposti applicativi, anche quelli non esaminati dal provvedimento impugnato. Per la difesa, l’omessa deduzione sui pericula libertatis è un vizio di inammissibilità da eccepire.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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