Codice della navigazione: il giudice penale non può ordinare la demolizione delle opere abusive in zona demaniale marittima

Corte di Cassazione, Sezione III Penale, sentenza n. 40099/2025, cam. cons. 24 settembre 2025, dep. 15 dicembre 2025, R.G. 15458/2025 — Pres. Ramacci, Rel. Aceto.

I fatti

Il GIP del Tribunale di Forlì aveva dichiarato non doversi procedere, per intervenuta estinzione del reato ex artt. 55 e 1161 cod. nav. (opere realizzate nella fascia dei 30 metri dal demanio marittimo, in difformità dall’autorizzazione), a seguito di oblazione. Nonostante l’estinzione del reato, il GIP aveva comunque ordinato la demolizione delle opere abusive, il ripristino dello stato dei luoghi e la trasmissione della sentenza a Regione e Comune, richiamando — erroneamente — l’art. 181 cod. nav.

Il ricorso

Il privato ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, contestando in sostanza: l’applicazione di sanzioni accessorie in assenza di un accertamento del reato ormai estinto; l’erronea applicazione dell’art. 181 cod. nav., norma che disciplina il rilascio delle “spedizioni” delle navi e nulla ha a che vedere con le demolizioni; la sopravvenuta autorizzazione delle opere; il difetto di motivazione.

La decisione

La Cassazione accoglie il ricorso. Rileva innanzitutto che l’art. 181 cod. nav. richiamato dal GIP è del tutto eterogeneo rispetto alla fattispecie, disciplinando il rilascio delle spedizioni delle navi e non le demolizioni. Richiama poi la giurisprudenza consolidata secondo cui, a differenza della normativa urbanistica — che prevede espressamente la demolizione ex art. 31 d.P.R. 380/2001 — il codice della navigazione non attribuisce al giudice penale il potere di ordinare la demolizione di opere abusive in zona demaniale marittima né la rimessione in pristino, trattandosi di competenza riservata, in sede amministrativa, al capo del compartimento marittimo (art. 54 cod. nav.). Analogamente, nessuna norma attribuisce al giudice penale il potere di ordinare la trasmissione della sentenza a Regione e Comune.

In materia di occupazioni o innovazioni abusive del demanio marittimo contestate come reato ex artt. 55 e 1161 cod. nav., il giudice penale non ha il potere di ordinare la demolizione delle opere o il ripristino dello stato dei luoghi, trattandosi di potestà riservata all’autorità amministrativa competente, il capo del compartimento marittimo.

L’esito

La sentenza impugnata è annullata senza rinvio, limitatamente alle statuizioni accessorie di demolizione, ripristino dei luoghi e trasmissione della sentenza a Regione e Comune, che vengono eliminate.

Perché questa decisione conta, in pratica

È una pronuncia rilevante per la difesa nei reati demaniali marittimi: chiarisce che le sanzioni accessorie tipiche dell’abuso edilizio-urbanistico non sono automaticamente trasponibili al codice della navigazione, in assenza di una base normativa specifica che attribuisca tale potere al giudice penale — anche quando il fatto sia oggettivamente riconducibile a un’opera abusiva.

Scarica il testo integrale della sentenza/ordinanza (PDF)

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