Confisca per equivalente e prescrizione: non si conferma per i fatti anteriori all’art. 578-bis, nemmeno dopo le Sezioni Unite Massini (Cass. pen. 4816/2026)

Corte di Cassazione, Sez. VI penale, sentenza n. 4816 del 5 febbraio 2026 (udienza pubblica del 12 novembre 2025, R.G.N. 26235/2025) — Presidente Giorgio Fidelbo, Relatore Giuseppe Biondi

Il principio di diritto

In tema di confisca per equivalente relativa a reati commessi prima dell’entrata in vigore dell’art. 578-bis cod. proc. pen., la sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione ne impedisce la conferma. Il mutamento giurisprudenziale delle Sezioni Unite (n. 13783 del 2024, Massini), che ha riconosciuto natura ripristinatoria alla misura ove non ecceda il valore del profitto, non ne legittima l’applicazione retroattiva in malam partem, perché ragionevolmente imprevedibile rispetto al consolidato orientamento sulla natura sanzionatoria dell’istituto. Il rigetto del ricorso per infondatezza — a differenza dell’inammissibilità — non preclude la declaratoria della sopravvenuta prescrizione.

Il fatto

La Corte d’appello di Catania confermava la condanna dell’imputato per il reato di cui agli artt. 81 cpv. e 316-ter cod. pen. (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato), con confisca per equivalente ex art. 322-ter cod. pen. di beni per un valore di 46.776,30 euro. Secondo i giudici di merito, l’imputato aveva sfruttato lo status di un’associazione formalmente costituita come emittente televisiva a carattere comunitario — e quindi senza scopo di lucro — ma di fatto operante come soggetto commerciale, per accedere ai contributi statali senza possederne i requisiti. L’imputato ricorreva per cassazione contestando la qualificazione dell’emittente e il vizio di motivazione.

La motivazione

Nel merito il ricorso è infondato. In presenza di doppia conforme, le due sentenze si saldano in un unico corpo argomentativo: i giudici hanno dimostrato, con motivazione immune da vizi, che l’associazione, pur formalmente comunitaria, operava di fatto come impresa commerciale. La normativa di settore richiedeva, per lo status comunitario, la prevalenza di programmi autoprodotti (almeno il 50% del palinsesto) e un limite del 5% di pubblicità per ora; dalla documentazione emergeva invece la netta prevalenza dell’attività pubblicitaria a pagamento, prelievi in favore dei membri non giustificati da finalità associative e discrasie nei bilanci (importi allocati ora a “Ricavi” ora a “Contributi”), indici della natura commerciale dell’ente.

Tuttavia il reato si è estinto per prescrizione a decorrere dal 16 aprile 2025, in epoca successiva alla sentenza d’appello: poiché il ricorso è infondato ma non inammissibile, la Corte può rilevare e dichiarare la prescrizione, con annullamento senza rinvio. Quanto alla confisca per equivalente, essa non può essere confermata ex art. 578-bis cod. proc. pen.: la norma ha natura anche sostanziale e non si applica ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore. Né vale in senso contrario il mutamento giurisprudenziale delle Sezioni Unite Massini (n. 13783 del 2024), che ne ha affermato la natura ripristinatoria: interpretato in senso conforme all’art. 7 CEDU, esso non può avere efficacia retroattiva in malam partem. La Corte annulla senza rinvio la sentenza perché il reato è estinto per prescrizione e dichiara la cessazione degli effetti del sequestro.

Implicazioni pratiche

La decisione offre due indicazioni operative. La prima, di garanzia: la confisca per equivalente disposta per reati anteriori all’art. 578-bis cod. proc. pen. non sopravvive alla prescrizione, e il recente revirement delle Sezioni Unite sulla sua natura ripristinatoria non può essere usato in senso sfavorevole al reo per fatti pregressi, in forza del divieto di retroattività in malam partem. La seconda, processuale: la distinzione tra rigetto per infondatezza e inammissibilità del ricorso resta decisiva, perché solo l’inammissibilità preclude la declaratoria di cause di non punibilità sopravvenute, come la prescrizione.

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