Concordato in appello: se la pena scende sotto tre anni cade l’interdizione dai pubblici uffici, che il giudice deve eliminare anche fuori dall’accordo (Cassazione Penale 20652/2026)

Corte di Cassazione, Seconda Sezione Penale, sentenza n. 20652 del 4 giugno 2026 (R.G.N. 12349/2026) — Presidente Sergio Beltrani, Relatore Alessandro Leopizzi

Il principio di diritto

In tema di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., quando l’accoglimento dell’accordo delle parti comporta la rideterminazione della pena principale al di sotto di tre anni di reclusione, viene meno il presupposto per l’applicazione della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici prevista dall’art. 29, primo comma, cod. pen. Il giudice d’appello è tenuto a eliminarla anche se ciò non abbia formato oggetto dell’accordo, poiché l’eliminazione di una pena accessoria non investe una componente del negozio processuale. L’applicazione di tale pena accessoria illegale è deducibile con ricorso per cassazione e la Corte può eliminarla direttamente, senza rinvio, ai sensi dell’art. 620, lett. l), cod. proc. pen., senza travolgere il concordato.

Il fatto

In parziale riforma della condanna di primo grado, la Corte d’appello applicava la pena concordata dalle parti ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., confermando nel resto la condanna e le statuizioni civili, ma mantenendo l’interdizione temporanea dai pubblici uffici per cinque anni. La pena principale, rideterminata per effetto dell’accordo, risultava inferiore a tre anni di reclusione. L’imputato ricorreva per cassazione lamentando l’illegittimità della pena accessoria a fronte della riduzione della pena principale al di sotto della soglia di legge. Il Procuratore generale concludeva per l’annullamento limitatamente alla pena accessoria.

La motivazione

Il ricorso è ammissibile e fondato. L’art. 29, primo comma, cod. pen. àncora l’interdizione dai pubblici uffici alla condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni; sceso il trattamento sanzionatorio sotto tale limite per effetto del concordato, la pena accessoria diviene illegale, non essendo più irrogabile in ragione della pena principale in concreto inflitta. Già nel regime del previgente art. 599 cod. proc. pen. il giudice d’appello, in caso di accoglimento dell’accordo con rideterminazione della pena, era tenuto a sostituire o eliminare la pena accessoria pur quando ciò non fosse previsto nell’accordo; il principio vale anche nell’attuale assetto normativo.

L’annullamento non travolge il negozio processuale: al concordato si estendono le considerazioni già svolte in tema di applicazione della pena su richiesta, secondo cui è possibile eliminare una pena accessoria che non abbia costituito oggetto di accordo tra le parti, in quanto essa non investe una delle componenti dell’accordo stesso. L’eliminazione della pena accessoria illegale può essere disposta direttamente dalla Corte, senza necessità di rinvio, alla luce dell’art. 620, lett. l), cod. proc. pen. La sentenza è quindi annullata senza rinvio limitatamente alla pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici, che viene eliminata.

Implicazioni pratiche

Nel concordato in appello, la riduzione della pena principale sotto i tre anni fa cadere l’interdizione dai pubblici uffici ex art. 29 cod. pen.: il giudice deve eliminarla d’ufficio, anche se le parti non l’hanno inserita nell’accordo, e la sua permanenza rende la pena accessoria illegale. Per la difesa, l’errore è deducibile in cassazione e la Corte lo corregge direttamente, senza rinvio, senza intaccare il resto del concordato. Un controllo da fare sempre dopo l’accordo: verificare che le pene accessorie siano coerenti con la pena principale rideterminata.

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