Danno da emotrasfusione: l’indennizzo ex legge 210/1992 si detrae dal risarcimento a titolo di compensatio lucri cum damno, anche d’ufficio (Cassazione 20661/2026)

Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, ordinanza n. 20661 del 18 giugno 2026 (R.G.N. 8806/2024) — Presidente Antonietta Scrima, Relatore Marilena Gorgoni

Il principio di diritto

In tema di danno da emotrasfusione, la detrazione dell’indennizzo previsto dalla legge n. 210/1992 dalle somme liquidate a titolo di risarcimento risponde al principio della compensatio lucri cum damno e integra un’eccezione in senso lato, rilevabile anche d’ufficio dal giudice, in quanto attiene alla determinazione dell’esatta entità del pregiudizio risarcibile (danno differenziale). Lo scomputo è legittimo pur in assenza di una specifica istanza di quantificazione e senza indicazione in dispositivo del preciso ammontare, riservata ai poteri officiosi ex art. 213 cod. proc. civ. o alla fase esecutiva, ed è possibile non solo per le somme già percepite ma anche per quelle future, in quanto determinabili in base alla categoria tabellare di ascrivibilità dell’infermità indennizzata.

Il fatto

Un soggetto conveniva il Ministero della Salute chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti alla contrazione di epatite cronica da virus HCV, ricondotta alle plurime emotrasfusioni ricevute nel 1969 durante un ricovero ospedaliero, per omessa vigilanza sulla sicurezza del sangue e dei suoi derivati. L’attore aveva già ottenuto l’indennizzo previsto dalla legge n. 210/1992, a seguito del riconoscimento del nesso causale da parte della Commissione Medica Ospedaliera.

Il Tribunale di Potenza rigettava la domanda. La Corte d’appello di Potenza accoglieva l’appello principale, affermava il nesso causale tra la condotta omissiva del Ministero e il danno, riconosceva un danno biologico del 20% (Tabelle di Milano 2021, liquidando euro 60.627,00 oltre accessori) con detrazione dell’indennizzo ex legge n. 210/1992, e rigettava la personalizzazione e il danno esistenziale. Il danneggiato ricorreva per cassazione con tre motivi; il Ministero resisteva con controricorso.

La motivazione

Il primo motivo — quantificazione del danno biologico al 20% a fronte di una C.T.U. che aveva accertato un’invalidità del 40% — è inammissibile per difetto di autosufficienza ex art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.: il ricorrente fonda la censura sulla consulenza asseritamente disattesa ma non la localizza nel giudizio di legittimità né ne produce copia. Il principio, anche alla luce della sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021, non va interpretato in modo troppo formale da limitare l’accesso al giudice, ma resta soddisfatto solo se la parte riproduce il contenuto dell’atto e ne segnala specificamente la presenza negli atti di merito. La violazione ha carattere assorbente.

Il secondo motivo — mancata personalizzazione del danno non patrimoniale — è infondato. La personalizzazione non è conseguenza automatica dell’accertamento della lesione: la misura standard individuata con le tabelle milanesi può essere incrementata soltanto in presenza di conseguenze anomale o peculiari, tempestivamente allegate e provate, mentre le conseguenze ordinarie correlabili a postumi di pari entità in soggetti della stessa età non giustificano alcun aumento, e non sono ammesse duplicazioni risarcitorie tramite denominazioni diverse di pregiudizi identici. La Corte d’appello ha correttamente escluso la personalizzazione per difetto di allegazione e prova.

Il terzo motivo — detrazione dell’indennizzo ex legge n. 210/1992 in asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato — è infondato. La detrazione risponde alla compensatio lucri cum damno, eccezione in senso lato rilevabile anche d’ufficio; peraltro il Ministero l’aveva chiesta sin dal primo grado e lo stesso attore aveva dedotto di aver percepito l’indennizzo, collocando la pretesa nell’alveo del danno differenziale. Lo scomputo è legittimo pur senza quantificazione in dispositivo, riservabile ai poteri officiosi ex art. 213 cod. proc. civ. o alla fase esecutiva, e riguarda anche le somme future, in quanto determinabili in base alla categoria tabellare. Il ricorso è rigettato, con spese a carico del ricorrente.

Implicazioni pratiche

Chi agisce contro il Ministero della Salute per danni da emotrasfusione ottiene il risarcimento del solo danno differenziale: dall’importo liquidato va detratto l’indennizzo ex legge n. 210/1992, e la detrazione opera anche d’ufficio, pur senza una puntuale quantificazione in sentenza, incidendo anche sulle somme future determinabili. Sul danno non patrimoniale, la personalizzazione in aumento non è automatica: va allegata e provata con fatti specifici e verificabili, non con etichette, perché le tabelle milanesi già coprono il danno standard. Infine un monito processuale: contestare in cassazione la valutazione della C.T.U. impone di rispettare l’autosufficienza — riprodurne il contenuto rilevante e localizzarla negli atti — pena l’inammissibilità, e ciò vale anche dopo la giurisprudenza CEDU che tempera il formalismo.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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