Incompetenza territoriale: l’eccezione va completa sin dalla comparsa di risposta e non si integra con memorie successive (Cass. 20945/2026)

Corte di Cassazione, Sez. III civile, ordinanza n. 20945 del 20 giugno 2026 (R.G. 22230/2025), adunanza camerale del 15 aprile 2026 — Presidente Frasca, Relatore Saija.

Il principio di diritto

Nelle cause relative ai diritti di obbligazione, la parte che eccepisce l’incompetenza territoriale invocando una clausola di competenza esclusiva convenzionale non deve necessariamente contestare anche i fori generali; è però onere della stessa, per il caso in cui quell’eccezione venga disattesa, contestare in via subordinata la competenza in relazione a tutti i possibili fori alternativi (artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ.). L’eccezione di incompetenza per territorio derogabile va formulata in modo completo e a pena di decadenza sin dalla comparsa di risposta tempestivamente depositata (artt. 38, primo comma, e 167 cod. proc. civ.) e non può essere successivamente integrata con la memoria di cui all’art. 171-ter cod. proc. civ.

La Corte di cassazione ha il potere di esaminare d’ufficio la completezza dell’eccezione di incompetenza sotto tutti i possibili profili, a prescindere dal contegno della parte nel giudizio di merito. Nel giudizio di regolamento di competenza, inoltre, non è ammessa l’impugnazione incidentale del resistente (art. 47, ultimo comma, cod. proc. civ.).

Il fatto

Una società, titolare di un contratto di fornitura di energia elettrica per una struttura ricettiva, conveniva il fornitore davanti al Tribunale di Viterbo. Il fornitore eccepiva l’incompetenza territoriale invocando la clausola di foro esclusivo convenzionale (Roma) e, in subordine, i criteri dell’art. 20 cod. proc. civ. (luogo di sorgere ed esecuzione dell’obbligazione).

Il Tribunale di Viterbo, disattesa l’eccezione sul foro convenzionale, accoglieva quella subordinata e declinava la competenza in favore del Tribunale di Roma. La società proponeva regolamento di competenza, deducendo l’incompletezza dell’eccezione, non estesa a tutti i fori alternativi (in particolare al foro della dipendenza, art. 19 cod. proc. civ.).

La motivazione

La Corte accoglie il regolamento. Una volta disattesa l’eccezione basata sulla clausola di foro esclusivo, il Tribunale avrebbe dovuto rilevare l’incompletezza dell’eccezione subordinata — che non aveva contestato il foro della dipendenza (art. 19 cod. proc. civ.) oltre a quelli dell’art. 20 — e non poteva rilevare d’ufficio profili di incompetenza non prospettati dalla convenuta. Il contegno della parte nel merito è irrilevante, potendo la Corte esaminare d’ufficio la completezza dell’eccezione.

Né l’eccezione poteva essere integrata, quanto ai profili omessi, con la memoria ex art. 171-ter cod. proc. civ.: essa va formulata in modo completo e a pena di decadenza sin dalla comparsa di risposta. La questione sul foro convenzionale sollevata dalla resistente, configurabile come impugnazione incidentale condizionata, non è ammessa nel regolamento di competenza (art. 47, ultimo comma, cod. proc. civ.). La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Viterbo.

Implicazioni pratiche

Chi eccepisce l’incompetenza territoriale in una causa su diritti di obbligazione deve giocare tutte le carte subito: se punta su una clausola di foro esclusivo, deve comunque contestare, in via subordinata, ogni foro alternativo previsto dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ. Un’eccezione “monca”, se la clausola non regge, è inefficace, e non si può rattoppare con memorie successive: la decadenza scatta con la comparsa di risposta.

Due corollari utili: il giudice non può supplire d’ufficio ai fori che la parte ha dimenticato di contestare; e nel regolamento di competenza il resistente non può recuperare, per via di impugnazione incidentale, la questione sul foro che gli era sfavorevole. La completezza dell’eccezione è comunque verificabile d’ufficio dalla Cassazione, a prescindere da come la parte si sia comportata nel merito.

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