Estradizione, i termini cautelari seguono il trattato bilaterale (Cass. pen. Sez. VI n. 31591/2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di estradizione passiva, il trattato bilaterale che disciplina specificamente l’arresto provvisorio e i relativi termini ha carattere speciale. La disciplina convenzionale prevale sulle norme codicistiche, applicabili soltanto in via residuale ai sensi dell’art. 696 cod. proc. pen. Il termine di cento giorni previsto dal Trattato tra Italia e Venezuela non è irragionevole né oggettivamente sproporzionato. La cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea non impedisce l’applicazione della cautela, poiché le garanzie connesse all’iniziativa dello Stato di cittadinanza operano nella fase di merito della richiesta estradizionale. Se la restrizione permane oltre il termine ordinario, occorre verificare l’eventuale applicabilità del termine di centoventi giorni per pericolosità o di una proroga del termine di consegna.
Il Fatto
L’estradanda era stata sottoposta a custodia cautelare in carcere in esecuzione di un mandato di arresto a fini estradizionali emesso dalle autorità venezuelane. Il titolo riguardava diversi reati, tra i quali associazione per delinquere, sequestro aggravato, estorsione aggravata, terrorismo e traffico illegale di armi.
La Corte d’appello aveva respinto la richiesta di revoca o, in subordine, di sostituzione della misura. La difesa sosteneva che la custodia avesse perso efficacia per l’omessa trasmissione della documentazione entro quaranta giorni. Contestava inoltre la prevalenza del termine convenzionale di cento giorni e richiamava la cittadinanza europea dell’estradanda e il diritto alla libera circolazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione conferma anzitutto la vigenza e la specialità del Trattato bilaterale applicabile. L’art. 10 consente l’arresto provvisorio nei casi urgenti e prevede la liberazione se domanda e documenti non pervengono entro cento giorni dall’arresto. Il termine sale a centoventi giorni quando la persona richiesta sia segnalata come pericolosa.
Questa disciplina prevale sull’art. 715, comma 6, cod. proc. pen. Il criterio discende dall’art. 696 cod. proc. pen., secondo cui le disposizioni interne operano in via residuale quando la materia non sia regolata diversamente da convenzioni internazionali vigenti. La previsione pattizia evita comunque che una misura strumentale all’estradizione si protragga senza un limite definito.
La decisione n. 27719 del 13.03.2019 non conduce a una soluzione diversa. Essa riguardava la Convenzione europea di estradizione e applicava il termine massimo di quaranta giorni previsto da quello specifico strumento. Confermava, dunque, lo stesso criterio di prevalenza della disciplina convenzionale. Il diverso termine del Trattato bilaterale resta ragionevole considerando l’intervento delle autorità giudiziarie e diplomatiche dello Stato richiedente.
La cittadinanza europea non costituisce, inoltre, un ostacolo alla misura. Secondo il precedente n. 18120 del 05.05.2026, il principio affermato dalla CGUE nella causa C-182/15 opera durante l’esame del merito della domanda estradizionale, non nella fase cautelare. La libera circolazione deve coordinarsi con le esigenze di giustizia dirette alla repressione dei reati.
Nel caso concreto, il termine di cento giorni non era scaduto né alla presentazione dell’istanza né alla decisione della Corte d’appello. Sarebbe scaduto il 23.06.2026. Poiché la restrizione risultava ancora in corso all’udienza di legittimità, occorreva però verificare se operasse il termine di centoventi giorni o se fosse intervenuta una proroga della consegna ai sensi dell’art. 708 cod. proc. pen. La Cassazione ha quindi disposto l’annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma.
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