Convalida del trattenimento e verifica delle cause di inespellibilità (Cass. pen. Sez. I n. 40516/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di convalida del trattenimento dello straniero presso il Centro di permanenza per i rimpatri, il giudice è tenuto a verificare incidentalmente la legittimità del provvedimento di espulsione presupposto, anche sotto il profilo della sussistenza di cause di inespellibilità, in particolare quelle derivanti dal diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all’art. 8 CEDU, pur in assenza di impugnazione autonoma del decreto di espulsione. Tale obbligo sussiste anche nel caso di espulsione disposta ai sensi dell’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998 (seconda espulsione per inottemperanza all’ordine di allontanamento), nonostante l’abrogazione, ad opera del d.l. n. 20 del 2023, della norma interna di adattamento che dettava i criteri di valutazione, in quanto permane l’obbligo internazionale e costituzionale di garantire il rispetto dei diritti fondamentali, ai sensi dell’art. 5, comma 6, del medesimo decreto legislativo e degli artt. 3 e 10 Cost.
Il Fatto
Il Questore della Provincia di Cuneo disponeva il trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri (CPR) di Torino di un cittadino straniero, privo di valido permesso di soggiorno, che era già stato destinatario di due precedenti provvedimenti di espulsione (uno del Prefetto di Milano e uno del Prefetto di Bergamo) e di conseguenti ordini di allontanamento, cui non aveva ottemperato. Il Giudice di Pace di Torino convalidava il trattenimento, ritenendo che, trattandosi di un provvedimento di espulsione adottato ai sensi dell’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286/1998 (c.d. seconda espulsione), non fosse applicabile la valutazione dei legami familiari e dell’integrazione sociale di cui all’art. 13, comma 2-bis, e che, pertanto, le deduzioni difensive relative al diritto alla vita privata e familiare fossero irrilevanti. Lo straniero proponeva ricorso per cassazione, eccependo la violazione degli artt. 13, 19 d.lgs. 286/98 e dell’art. 8 CEDU.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, annullando il decreto di convalida con rinvio. Ha preliminarmente richiamato il principio di non refoulement e l’obbligo dello Stato di rispettare il diritto alla vita privata e familiare degli stranieri, sancito dall’art. 8 CEDU, che si impone anche in materia di espulsione e trattenimento. La Corte ha osservato che, sebbene il d.l. n. 20/2023 abbia abrogato la parte dell’art. 19, comma 1.1, d.lgs. 286/1998 che prevedeva specifici criteri di valutazione del rischio di violazione della vita privata e familiare, tale abrogazione non ha fatto venir meno l’obbligo sostanziale di protezione, che deriva direttamente dalla Convenzione EDU e dalla Costituzione (art. 3, 10 Cost.), e che è richiamato dall’art. 5, comma 6, del d.lgs. 286/1998, il quale impone il rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano. La Corte ha quindi affermato che il giudice della convalida, anche in sede di convalida del trattenimento, e anche quando il provvedimento di espulsione sia stato adottato ex art. 14, comma 5-ter, è comunque tenuto a verificare incidentalmente la legittimità dell’espulsione sotto il profilo delle cause di inespellibilità, valutando se l’allontanamento possa comportare una violazione del diritto alla vita privata e familiare. La Corte ha precisato che la mancata impugnazione autonoma del decreto di espulsione non esonera il giudice della convalida da tale verifica, in quanto la legittimità del provvedimento di trattenimento è condizionata dalla legittimità del provvedimento di espulsione che ne costituisce il presupposto. Nel caso di specie, il Giudice di Pace si era sottratto a tale sindacato, ritenendolo precluso, e aveva quindi omesso di valutare le allegazioni difensive relative ai legami familiari, alla durata del soggiorno e all’integrazione sociale dello straniero, e la sua decisione è stata pertanto annullata.
Implicazioni Pratiche
- Eccezione di inespellibilità in sede di convalida: L’avvocato dello straniero trattenuto presso il CPR deve eccepire tempestivamente la violazione dell’art. 8 CEDU e la sussistenza di cause di inespellibilità, allegando e documentando i legami familiari effettivi (convivenza, legami parentali), la durata del soggiorno in Italia, l’inserimento sociale e lavorativo, e l’assenza di legami con il Paese di origine; il giudice della convalida ha l’obbligo di valutare tali elementi, anche se il decreto di espulsione non è stato impugnato.
- Valutazione del giudice sulla proporzionalità: Il giudice, nel verificare incidentalmente la legittimità dell’espulsione, deve operare un bilanciamento tra l’interesse pubblico alla sicurezza e all’ordine pubblico e il diritto alla vita privata e familiare dello straniero, valutando la gravità dei precedenti penali, la durata del soggiorno, la natura e l’effettività dei vincoli familiari, l’integrazione sociale, e deve motivare specificamente sulle ragioni per cui l’allontanamento è necessario e proporzionato, pena l’annullamento del provvedimento di convalida.
- Rilevanza della situazione di vulnerabilità: Il difensore deve valorizzare la situazione di specifica vulnerabilità dello straniero, evidenziando il pregiudizio che deriverebbe dal rimpatrio in termini di perdita della rete familiare e sociale, di opportunità lavorative e di diritti fondamentali acquisiti in Italia, richiamando il principio della comparazione tra la situazione in Italia e quella nel Paese di origine, come indicato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite (Sez. U n. 24413/2021), per dimostrare che l’allontanamento comporterebbe una violazione del diritto alla vita privata e familiare.
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