Reddito di cittadinanza: gli arresti domiciliari di un familiare per un reato non ostativo non vanno dichiarati e non riducono il beneficio (Cassazione Penale 21981/2026)

Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, sentenza n. 21981 del 15 giugno 2026 (R.G.N. 27982/2025) — Presidente Luca Ramacci, Relatore Aldo Aceto

Il principio di diritto

Ai fini del reddito di cittadinanza occorre distinguere: la misura cautelare, o la condanna, per uno dei delitti di cui all’art. 7, comma 3, d.l. n. 4 del 2019 comporta che di quel componente del nucleo familiare non si tenga conto ai fini della scala di equivalenza, anche se sottoposto agli arresti domiciliari; invece lo “stato detentivo” rilevante ex art. 3, comma 13, del medesimo decreto — che esclude il componente dal calcolo del parametro reddituale — presuppone che la misura comporti l’esclusione fisica del soggetto dal nucleo, ponendolo a totale carico dello Stato, condizione che non ricorre negli arresti domiciliari, ove il familiare resta a carico della famiglia. Ne consegue che l’omessa comunicazione della presenza, nel nucleo, di un componente agli arresti domiciliari per un reato non rientrante nell’art. 7, comma 3, non incide sul quantum del beneficio e non integra il reato di omessa informazione.

Il fatto

Il Tribunale assolveva un’imputata dal reato di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019, perché il fatto non sussiste. Le si contestava di aver omesso, nella domanda di reddito di cittadinanza, di indicare che un componente convivente del nucleo familiare era stato posto agli arresti domiciliari — misura applicata per un reato non ostativo (art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990) — nel presupposto che tale informazione avrebbe comportato la riduzione dell’importo del beneficio. Il Procuratore della Repubblica ricorreva per cassazione, sostenendo che l’obbligo dichiarativo dello “stato detentivo” comprende anche gli arresti domiciliari.

La motivazione

Il ricorso è infondato. L’art. 3, comma 13, d.l. n. 4/2019 distingue due situazioni. La prima: il componente a totale carico dello Stato — stato detentivo o ricovero in strutture residenziali a carico pubblico — non si computa nel parametro reddituale, perché è fisicamente escluso dal nucleo che altrimenti dovrebbe farsene carico; gli arresti domiciliari non integrano tale condizione, restando il familiare a carico della famiglia. La seconda: il componente sottoposto a misura cautelare o condannato per uno dei delitti di cui all’art. 7, comma 3, non si computa comunque, anche se agli arresti domiciliari, per la natura ostativa di quei reati.

Nella specie la misura era stata applicata per un reato non rientrante nell’art. 7, comma 3, sicché non incideva sul quantum del beneficio e non sussisteva un obbligo di comunicazione la cui omissione fosse penalmente rilevante. Il Procuratore confonde la posizione del beneficiario direttamente sottoposto a misura — che comporta la sospensione o la revoca del beneficio — con quella del semplice componente del nucleo familiare. Il ricorso è rigettato.

Implicazioni pratiche

Nel reddito di cittadinanza non ogni vicenda cautelare di un familiare va dichiarata. Se un componente del nucleo è posto agli arresti domiciliari per un reato non ostativo — non compreso nell’art. 7, comma 3, d.l. n. 4/2019 — egli resta a carico della famiglia, continua a contare nella scala di equivalenza e l’importo del beneficio non cambia: l’omessa indicazione non integra reato. Diverso è il caso del componente detenuto in carcere o comunque a totale carico dello Stato, oppure sottoposto a misura o condanna per uno dei delitti ostativi: in tali ipotesi il soggetto non si computa e l’informazione è dovuta. Va infine tenuta distinta la posizione del richiedente stesso, per il quale la misura cautelare personale comporta la sospensione o la revoca del beneficio.

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