Spaccio in contesto organizzato esclude la lieve entità (Cass. pen. Sez. VII n. 8012 del 26.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La fattispecie di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 è configurabile solo in presenza di una minima offensività penale della condotta, desumibile dal dato qualitativo e quantitativo nonché dagli altri parametri espressamente richiamati dalla norma, ossia mezzi, modalità e circostanze dell’azione. Ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio. L’esistenza di una rudimentale organizzazione non osta di per sé alla riqualificazione, ma deve coniugarsi con gli ulteriori elementi della fattispecie concreta. Il riconoscimento della minore gravità presuppone una valutazione complessiva e discrezionale, sindacabile in cassazione nei limiti del vizio di motivazione.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli, decidendo quale giudice del rinvio dopo un annullamento disposto dalla Corte di cassazione, confermava la condanna pronunciata nei confronti dell’imputato per il reato di cui agli artt. 73 d.P.R. n. 309/1990 e 81 cod. pen., con pena detentiva e multa. Il giudice del rinvio aveva motivato in ordine alla denegata riqualificazione dei fatti nell’ipotesi di minore gravità.

Avverso tale sentenza il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen. per non essersi la Corte territoriale attenuta ai principi di diritto enunciati dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente, e la violazione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 in relazione al mancato riconoscimento del fatto di lieve entità.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi, giudicandoli entrambi manifestamente infondati. L’annullamento con rinvio aveva avuto a oggetto l’omessa motivazione sulla denegata riqualificazione: la Corte territoriale aveva tuttavia posto in evidenza come la condotta si inserisse in un contesto organizzato, svolto in una villetta con videocitofono, con il coinvolgimento di numerose persone, la presenza di un “palo” e di materiale per il confezionamento della sostanza. Ostavano alla riqualificazione anche il dato ponderale e la continuità dell’attività di spaccio.

La Corte ha richiamato i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, a partire dalle Sezioni Unite n. 35737 del 24.06.2010, secondo cui la lieve entità richiede una minima offensività complessiva: se uno degli indici è negativamente assorbente, le altre valutazioni perdono rilievo. Il principio è stato ribadito dalle sezioni semplici anche dopo l’autonomizzazione della fattispecie.

Le Sezioni Unite n. 51063 del 27.09.2018 hanno precisato che la diversità delle sostanze non è di per sé ostativa, implicando l’accertamento una valutazione complessiva degli indici. Parimenti, una rudimentale organizzazione non preclude la qualificazione in termini di minore gravità, purché riconducibile al c.d. “piccolo spaccio”, con ridotta circolazione di merce e denaro e guadagni limitati.

La Corte ha quindi concluso che l’aspetto organizzativo deve coniugarsi con gli ulteriori elementi valorizzati dai giudici di merito. Il giudice del rinvio aveva congruamente dato conto dell’assenza degli indici di lieve entità, esercitando la propria valutazione discrezionale entro i parametri elaborati dalla giurisprudenza.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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