Messa alla prova: senza avviso alla persona offesa l’ordinanza è nulla (Cass. pen. 22059/2026)

Corte di Cassazione, Quinta Sezione Penale, sentenza n. 22059/2026 (ud. 13 maggio 2026, dep. 15 giugno 2026; R.G.N. 8884/2026) — Presidente Luca Pistorelli, Relatore Carla Adriana Fiammetta Frau.

Il principio di diritto

Quando la messa alla prova è richiesta nel corso delle indagini preliminari, il giudice deve fissare udienza camerale ex art. 127 c.p.p. e darne avviso anche alle persone offese (art. 464-quater c.p.p.), che vanno sentite se comparse e alle quali è riconosciuto un autonomo potere di ricorso per cassazione. L’omesso avviso lede il contraddittorio e integra nullità di ordine generale ex art. 178, comma 1, lett. c, c.p.p., a tutela dell’interesse della persona offesa a interloquire sull’an e sul quomodo del trattamento, alla luce delle finalità riparatorie dell’istituto.

Il fatto

Il G.i.p. del Tribunale di Pistoia disponeva la sospensione del procedimento con messa alla prova dell’indagato, cui era contestato il reato di illecite interferenze nella vita privata (art. 615-bis c.p.), con più persone offese, alcune minorenni. L’udienza camerale fissata per decidere sull’istanza era stata comunicata soltanto all’indagato e al Pubblico ministero.

Le persone offese — già identificate in atti e in parte assistite da difensori — non avevano ricevuto alcun avviso e non avevano potuto partecipare. Proponevano perciò ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 127 e 464-quater c.p.p. per l’omissione degli avvisi dovuti. Anche il Procuratore generale concludeva per l’accoglimento.

La motivazione

La Corte accoglie i ricorsi. La messa alla prova (art. 168-bis c.p.), pur avendo finalità deflattiva, ha natura prettamente riparatoria: il programma deve tendere all’eliminazione delle conseguenze del reato e, ove possibile, al risarcimento del danno alla vittima, che il giudice valuta anche in rapporto alle condizioni economiche dell’imputato.

Quando l’istanza è presentata nelle indagini preliminari (art. 464-ter c.p.p.), l’art. 464-quater impone la fissazione di un’udienza camerale ex art. 127 c.p.p. con avviso anche alle persone offese, che vanno sentite se comparse e cui è attribuito un autonomo potere di ricorso per omesso avviso o per mancata audizione. La previsione è posta a tutela dell’integrità del contraddittorio.

Nel caso, l’avviso era stato dato solo all’indagato e al P.M., nulla disponendosi per le persone offese pur indicate e identificate: l’omissione lede l’interesse della vittima a interloquire sull’an e sul quomodo del trattamento, in ragione delle finalità ripristinatorie e risarcitorie dell’istituto, e integra nullità di ordine generale ex art. 178, comma 1, lett. c, c.p.p. L’ordinanza è annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Pistoia.

Implicazioni pratiche

Per chi assiste la persona offesa, la pronuncia rafforza un presidio concreto: nella messa alla prova la vittima ha diritto di essere avvisata dell’udienza, di essere sentita e, in difetto, di ricorrere per cassazione. La sua partecipazione non è un formalismo, ma il canale attraverso cui far valere le esigenze riparatorie e risarcitorie che connotano l’istituto.

Per il giudice e le parti, il messaggio operativo è chiaro: il decreto che fissa l’udienza camerale deve includere l’avviso a tutte le persone offese identificate; ometterlo espone l’ordinanza ad annullamento per nullità di ordine generale. Un’attenzione da porre fin dalla fase delle indagini, quando l’istanza è avanzata dopo l’avviso di conclusione ex art. 415-bis c.p.p.

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