Registro mod. 45: l’archiviazione della “pseudonotizia” di reato non è impugnabile; il rimedio è l’avocazione (Cass. pen. 21078/2026)

Corte di Cassazione, Sez. VI penale, sentenza n. 21078 dell’8 giugno 2026 (R.G. 35459/2025), camera di consiglio del 26 febbraio 2026 — Presidente Aprile, Relatore Riccio.

Il principio di diritto

Il provvedimento con cui il Pubblico Ministero dispone la trasmissione diretta in archivio di un atto iscritto nel registro mod. 45 (atti non costituenti notizia di reato) non è impugnabile, ostandovi il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione (art. 568 cod. proc. pen.), né è abnorme: la valutazione sulla natura dell’atto — se contenga o meno una notizia di reato — e la scelta del registro competono al Pubblico Ministero, titolare del monopolio dell’azione penale (art. 112 Cost.; art. 50 cod. proc. pen.; art. 109 disp. att. cod. proc. pen.), senza sindacato del Giudice per le indagini preliminari.

L’iscrizione nel registro mod. 45 non equivale a una certificazione definitiva dell’inesistenza della notizia di reato, potendo l’atto essere rimeditato. Il rimedio elettivo contro l’erronea iscrizione a mod. 45 resta l’avocazione, esercitabile anche su richiesta della persona offesa (artt. 412 e 413 cod. proc. pen.); le “finestre di giurisdizione” introdotte dalla riforma (d.lgs. n. 150 del 2022 e correttivo d.lgs. n. 31 del 2024) non sono fruibili quando si dissenta dall’iscrizione tra le pseudonotizie.

Il fatto

La persona offesa, tramite il proprio difensore, impugnava per cassazione il provvedimento con cui il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lodi aveva disposto la trasmissione in archivio di un procedimento iscritto a mod. 45, sostenendo che il provvedimento fosse abnorme per aver sottratto al Giudice per le indagini preliminari la decisione di “cestinazione” della pseudonotizia, in violazione degli artt. 408, 409 e 410 cod. proc. pen. e del principio di obbligatorietà dell’azione penale.

Il ricorrente lamentava, in particolare, la lesione del contraddittorio e del diritto della persona offesa a sollecitare il controllo del giudice sull’infondatezza della notizia di reato, avendo presentato denuncia e risultando svolte alcune indagini preliminari.

La motivazione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Richiamando i principi delle Sezioni Unite, ribadisce che l’iscrizione nel registro delle notizie di reato (mod. 21) impone come esito l’azione penale o la richiesta di archiviazione, mentre l’iscrizione a mod. 45 non comporta analogo vincolo e può sfociare nella trasmissione diretta in archivio da parte del Pubblico Ministero. La valutazione sulla natura dell’atto compete al solo Pubblico Ministero, senza sindacato del Giudice per le indagini preliminari sulla scelta del registro.

Il provvedimento non è dunque impugnabile né abnorme. Contro l’erronea iscrizione a mod. 45 il rimedio è l’avocazione (artt. 412 e 413 cod. proc. pen.), attivabile anche su impulso della persona offesa, mentre le “finestre di giurisdizione” della riforma non operano rispetto alle pseudonotizie. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e alla cassa delle ammende.

Implicazioni pratiche

Per la persona offesa è una precisazione importante: se il Pubblico Ministero “archivia” un atto classificato come non costituente notizia di reato (mod. 45), quel provvedimento non si impugna davanti alla Cassazione e non può essere qualificato come abnorme. La scelta di iscrivere un fatto a mod. 45 anziché nel registro delle notizie di reato appartiene al Pubblico Ministero.

Lo strumento corretto per reagire è l’avocazione: la persona offesa può sollecitare il Procuratore generale (artt. 412 e 413 cod. proc. pen.) a rivalutare l’iscrizione e, se del caso, a procedere a diversa registrazione. Le nuove “finestre di giurisdizione” introdotte dalla riforma Cartabia, che rafforzano i controlli delle parti private, non si applicano quando la contestazione riguarda proprio l’iscrizione di un atto tra le pseudonotizie.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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