Reati patrimoniali tra congiunti: la causa di non punibilità ex art. 649 c.p. e’ esclusa solo dalla violenza fisica, non dalla minaccia o violenza psichica (Cass. pen. 25579/2026)

Corte di Cassazione, Sesta Sezione Penale, sentenza n. 25579/2026 (deposito 8 luglio 2026) – Reati contro il patrimonio in danno di prossimi congiunti e limiti della causa di non punibilità ex art. 649 cod. pen.

Il principio di diritto

La minaccia o la mera violenza psichica non escludono la configurabilità della causa di non punibilità e della perseguibilità a querela per i reati contro il patrimonio commessi in danno dei prossimi congiunti, in quanto la clausola negativa prevista dall’art. 649, terzo comma, cod. pen. opera soltanto quando il fatto sia commesso con violenza alla persona intesa come violenza fisica.

Il fatto

La Corte d’appello – Sezione minorenni, in riforma della sentenza di primo grado, riqualificava il fatto da estorsione consumata a tentata estorsione, ravvisando che le somme di denaro consegnate dalla madre non erano collegate, nei singoli episodi, a una costrizione effettiva, e confermava altresì il reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 cod. pen.). L’imputato ricorreva per cassazione con tre motivi, deducendo, in particolare, l’omessa o erronea applicazione della causa di non punibilità ex art. 649 cod. pen. (trattandosi di fatto commesso nell’ambito della convivenza con la madre) e la carenza di motivazione sul reato di maltrattamenti.

La motivazione

E’ manifestamente infondato il motivo sui maltrattamenti: la Corte territoriale, con motivazione puntuale, ha ricostruito le condotte abitualmente vessatorie dell’imputato – aggressioni verbali, minacce, pretese di denaro, disprezzo, fino all’aggressione fisica – idonee a provocare nella persona offesa uno stato di sofferenza, umiliazione e prostrazione, escludendo una mera conflittualità familiare in ragione dello squilibrio del rapporto. E’ invece fondato il primo motivo: la clausola ostativa dell’art. 649, terzo comma, cod. pen. opera solo per i fatti commessi con violenza fisica, sicché la minaccia o la mera violenza psichica non escludono la causa di non punibilità per i reati patrimoniali in danno di congiunti. La Corte d’appello aveva negato l’applicabilità dell’art. 649 richiamando un orientamento inconferente, senza chiarire se le richieste di denaro non seguite dalla consegna fossero accompagnate da sola violenza verbale o anche da violenza fisica; ne consegue l’annullamento con rinvio sul punto e sul trattamento sanzionatorio, assorbito il terzo motivo.

Esito: la Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’appello – Sezioni minorenni, in diversa composizione.

Implicazioni pratiche

Per i reati contro il patrimonio commessi in danno di prossimi congiunti, la causa di non punibilità (e la procedibilità a querela) ex art. 649 cod. pen. resta operante quando il fatto sia commesso con sola minaccia o violenza psichica: la clausola che la esclude riguarda esclusivamente la violenza fisica alla persona. In concreto, il giudice deve accertare in modo specifico, episodio per episodio, se la condotta estorsiva (anche solo tentata) sia stata realizzata con violenza fisica o soltanto con minacce verbali: da tale distinzione dipende la punibilità. Resta fermo che le medesime condotte, se abituali e vessatorie, possono integrare autonomamente il delitto di maltrattamenti in famiglia.

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