Trasporto abusivo di persone e uso di documenti con logo contraffatto: esercizio abusivo (art. 348) e uso di impronta contraffatta (art. 469) (Cass. pen. n. 28880/2026)

Corte Suprema di Cassazione, Quinta Sezione Penale, sentenza n. 28880/2026, depositata il 29 luglio 2026 (sent. sez. 1005/2026, udienza pubblica del 18 giugno 2026), R.G.N. 14109/2026. Presidente Grazia Rosa Anna Miccoli, Relatore Andreina Occhipinti.

Il principio di diritto

Integra il delitto di esercizio abusivo di una professione (art. 348 cod. pen.) lo svolgimento di un’attività per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato – come il trasporto di persone senza licenza taxi o autorizzazione al noleggio con conducente – quando il soggetto sia colto nell’atto di esercitarla, essendo superata la soglia di consumazione del reato. L’art. 469 cod. pen. punisce autonomamente chi fa uso della cosa recante l’impronta contraffatta, pur non essendo concorso nella contraffazione, configurando – come reso palese dalla congiunzione disgiuntiva ‘ovvero’ – un’ipotesi criminosa alternativa rispetto alla contraffazione stessa; sicché la sussunzione della condotta nel mero uso rende superfluo ogni accertamento sulle modalità e sugli strumenti impiegati per la riproduzione.

Il fatto

L’imputato era stato condannato, con doppia conforme, per l’esercizio abusivo dell’attività di trasporto di persone (art. 348 cod. pen.) e per l’uso di documenti recanti un logo contraffatto di Roma Capitale (art. 469 cod. pen.). Era stato sorpreso in un’area aeroportuale aperta al pubblico, a bordo di un’autovettura, con un tesserino recante le diciture ‘taxi driver’ e ‘transfer Airport’ e il simbolo del Comune, ed esponendo un tariffario, pur essendo privo di licenza taxi o NCC. Con il ricorso lamentava, quanto al primo capo, un vizio di motivazione per il richiamo a un precedente in tema di reato tentato, e, quanto al secondo, il difetto di motivazione sulle modalità di riproduzione del logo.

La motivazione

La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato: il richiamo, nella sentenza d’appello, a un precedente riferito alla fattispecie tentata costituiva un mero errore, non incidente sul percorso logico della doppia conforme, che descriveva l’imputato colto in evidente attesa di clienti, munito dei segni identificativi dei tassisti e provvisto di tariffario, dunque nell’atto di esercitare abusivamente l’attività. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: avendo il giudice sussunto la condotta nel mero uso della cosa recante l’impronta contraffatta – ipotesi autonoma ex art. 469 cod. pen. – risultava superfluo ogni accertamento sulle modalità della contraffazione.

Esito: la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Implicazioni pratiche

La sentenza offre due indicazioni operative. Sul reato di esercizio abusivo, la consumazione non richiede l’effettivo trasporto: basta essere colti nell’atto di esercitare l’attività abilitata, con elementi che ne rivelino lo svolgimento (segni identificativi, tariffario, luogo riservato). Sull’art. 469 cod. pen., il mero uso della cosa recante l’impronta contraffatta è punito in via autonoma rispetto alla contraffazione: chi si limita a servirsene risponde del reato a prescindere da chi e come abbia materialmente riprodotto il segno.

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