Morte dell’unico difensore: il processo (anche tributario) si interrompe da solo e la sentenza è nulla, senza prova del pregiudizio (Cass. trib. 18351/2026)
Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza n. 18351 del 7 giugno 2026 (R.G.N. 1610/2024) — Presidente Francesco Federici, Relatore Giovanni Galasso.
Il principio di diritto
Nel processo tributario la morte dell’unico difensore della parte costituita determina l’automatica interruzione del processo (art. 40, comma 1, lett. b, d.lgs. 546/1992) al momento dell’evento, anche se non dichiarata e anche se il giudice e le altre parti non ne hanno avuto conoscenza; ne consegue la nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata, senza che la parte debba dimostrare un “pregiudizio effettivo”, insito nell’impedita facoltà di esercitare il diritto di difesa.
Il fatto
Una S.r.l. impugnava un avviso di accertamento (IRES, IRAP e IVA per il 2014) con cui l’Agenzia delle Entrate aveva riqualificato come somministrazione o distacco di personale gli appalti con cui la società aveva esternalizzato i servizi di call center, escludendo la deducibilità dei relativi costi. Il ricorso era rigettato in primo e secondo grado. In cassazione, con il nono motivo, la società deduceva la nullità della sentenza d’appello, emessa dopo il decesso (14 aprile 2023) del suo unico difensore, evento che avrebbe dovuto determinare l’interruzione del processo.
La motivazione
La Corte esamina per primo il nono motivo, fondato, riconducendolo all’error in procedendo (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.). Nel processo tributario l’interruzione è disciplinata dall’art. 40 d.lgs. 546/1992: la morte del difensore incaricato (comma 1, lett. b) la produce automaticamente al momento dell’evento (comma 2), e durante l’interruzione non possono compiersi atti (art. 42). Trattandosi di violazione di norma processuale, la Corte può esaminare gli atti (Sez. U, n. 8077/2012); il decesso, provato dal certificato di morte, non è contestato, ed è irrilevante che l’evento non sia stato dichiarato prima della decisione.
L’orientamento che subordinava la nullità alla prova di un pregiudizio effettivo (Cass. 6838/2016) è superato: alla luce dei principi delle Sezioni Unite n. 36596/2021, la nullità degli atti successivi e della sentenza consegue comunque alla mancata dichiarazione dell’interruzione, essendo il pregiudizio insito nell’impedita facoltà di svolgere con completezza la difesa (Cass. 28257/2024; 30680/2024). In ogni caso, al momento del decesso pendeva ancora il termine per il deposito delle memorie ex art. 32 d.lgs. 546/1992 e doveva tenersi la discussione in pubblica udienza.
Esito: accolto il nono motivo e assorbiti i restanti otto (di merito), la Corte cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.
Implicazioni pratiche
Se muore l’unico difensore della parte costituita, il processo — anche tributario — si interrompe da solo, e la sentenza pronunciata senza dichiarare l’interruzione è nulla, a prescindere da un danno concreto alla difesa. È una tutela forte del contraddittorio: la parte non deve provare cosa avrebbe fatto in più, potendo far valere la nullità in impugnazione; per l’ufficio, la mancata dichiarazione dell’evento non sana il vizio.
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