Società estinta: inammissibile il ricorso per cassazione notificato al difensore dopo i cinque anni (Cass. trib. 10393/2026)

Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, sentenza n. 10393/2026, pubblicata il 20 aprile 2026 (R.G.N. 3022/2023) — udienza pubblica del 14 gennaio 2026, Presidente Angelina-Maria Perrino, Relatrice Tania Hmeljak.

Il principio di diritto

«In tema di giudizio tributario, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso per cassazione notificato dall’Agenzia delle entrate e/o dall’ADER al difensore dell’ex liquidatore e ultimo legale rappresentante della società estinta dopo la scadenza del termine di differimento quinquennale, previsto dall’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014, non essendo applicabile in tal caso il principio di ultrattività del mandato ad litem, che legittima il procuratore costituito della parte estinta a ricevere validamente la notifica della sentenza o della impugnazione, stante la temporanea artificiosità della permanenza in vita della società che non esiste più ad ogni altro effetto».

Il fatto

Una cartella di pagamento per IVA e sanzioni relativa al 2016, emessa nei confronti di una s.r.l. cancellata dal registro delle imprese (richiesta depositata il 26 gennaio 2018), era stata notificata all’ex liquidatore e ultimo legale rappresentante ai sensi dell’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014. La CTP di Milano accoglieva il ricorso del contribuente e la CGT di secondo grado della Lombardia rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate — Riscossione, che ricorreva per cassazione notificando il ricorso, il 7 febbraio 2023, al difensore della società cancellata.

La motivazione

L’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014 differisce di cinque anni, ai soli fini fiscali e ai fini della liquidazione, riscossione e contenzioso, gli effetti dell’estinzione della società cancellata: si tratta di una permanenza in vita meramente temporanea e artificiosa, che viene automaticamente meno alla scadenza del quinquennio, decorrente dalla richiesta di cancellazione. Nel caso, la notifica del ricorso per cassazione al difensore della società è avvenuta quando il quinquennio (decorso dal 26 gennaio 2018) era già scaduto: il ricorso è pertanto inammissibile, essendo stato notificato a un soggetto estinto e privo di capacità processuale, anziché ai suoi successori, senza che possa operare il principio di ultrattività del mandato ad litem.

Esito: dichiara inammissibile il ricorso per cassazione, con integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità in ragione della novità delle questioni.

Implicazioni pratiche

La fictio di sopravvivenza fiscale quinquennale della società cancellata (art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014) non è illimitata: scaduto il quinquennio dalla richiesta di cancellazione, la società non esiste più ad alcun effetto, neppure processuale. Il ricorso per cassazione notificato in quel momento al difensore dell’ex liquidatore — anziché ai successori — è inammissibile, perché rivolto a un soggetto estinto e non è invocabile l’ultrattività del mandato ad litem. Chi agisce per i debiti tributari della società estinta deve quindi vigilare sulla scadenza del quinquennio e individuare i corretti destinatari degli atti.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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