Violenza sessuale per abuso dello stato di ebbrezza: la condizione di inferiorità va valutata sul piano oggettivo (Cass. pen. 22428/2026)

Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza n. 22428/2026 del 17 giugno 2026 (ud. pubblica 12 maggio 2026, R.G.N. 9898/2026) — Presidente Antonella Di Stasi, Relatrice Emanuela Gai.

Il principio di diritto

Integra il delitto di violenza sessuale per abuso delle condizioni di inferiorità psichica o fisica (art. 609-bis, secondo comma, n. 1, c.p.) lo sfruttamento doloso della menomazione della vittima determinata dalla assunzione di sostanze alcoliche: la condizione di inferiorità va valutata sul piano oggettivo, indipendentemente dalla causa che l’ha generata e senza necessità di indagini peritali, e il consenso all’atto sessuale, per escludere il reato, deve essere libero e consapevole, non viziato da condotte costrittive o induttive. La dichiarazione di volontà punitiva resa e sottoscritta nel verbale di sommarie informazioni (art. 351 c.p.p.), pur successiva a un iniziale rifiuto verbalizzato nella comunicazione di notizia di reato, integra valida querela ed esclude la rinuncia tacita ex art. 124, secondo comma, c.p.

Il fatto

La Corte d’appello di Bari, in parziale riforma, confermava la condanna per violenza sessuale (art. 609-bis, comma 2, n. 1, c.p.) di un imputato che, secondo l’accertamento conforme dei giudici di merito, aveva approfittato dello stato di inferiorità psico-fisica della persona offesa — conseguente all’ingestione di sostanze alcoliche — per compiere un atto sessuale non voluto. L’imputato ricorreva per cassazione deducendo l’improcedibilità per difetto di querela, il vizio di motivazione sull’affermazione di responsabilità e il diniego dell’attenuante del fatto di minore gravità.

La motivazione

Il primo motivo (querela) è manifestamente infondato: l’iniziale “rifiuto” di presentare querela, annotato nella comunicazione di notizia di reato, è superato dalla successiva dichiarazione — resa e sottoscritta nel verbale di sommarie informazioni ex art. 351 c.p.p. — con cui la persona offesa ha chiesto espressamente di procedere; non ricorre quindi la rinuncia tacita ex art. 124, secondo comma, c.p. Il secondo motivo è inammissibile perché versato in fatto: ripropone una lettura alternativa della messaggistica e chiede una diversa ricostruzione dell’accaduto, non consentita in sede di legittimità a fronte di una motivazione congrua e non illogica.

Sul piano del diritto, la Corte ribadisce che rientrano tra le condizioni di inferiorità psichica o fisica di cui all’art. 609-bis, secondo comma, n. 1, c.p. anche quelle conseguenti alla volontaria assunzione di alcolici: la menomazione della vittima va valutata sul piano oggettivo, indipendentemente dalle cause che l’hanno generata (Sez. 3, n. 11168/2023; n. 31847/2025), e non richiede indagini peritali, potendo desumersi dagli elementi di fatto. La distinzione tra violenza “costrittiva” e “induttiva” (Sez. U, n. 27326/2020) non muta la tutela della corretta formazione della volontà di autodeterminarsi nella sfera sessuale; il consenso, tra maggiorenni, deve essere libero e consapevole, e non è tale quando è ottenuto approfittando dello stato di inferiorità. Il terzo motivo (attenuante del fatto di minore gravità) è infondato: il diniego è ancorato non alla tipologia dell’atto sessuale, ma alle concrete modalità e alla gravità del fatto e delle sue conseguenze. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Da ultimo, la revoca della costituzione di parte civile — ritualmente proposta in Cassazione a mezzo di procuratore speciale, unitamente a un atto di transazione — estingue il rapporto processuale civile inserito nel processo penale: la Corte, anche in presenza di ricorso inammissibile, annulla senza rinvio la sentenza limitatamente alle statuizioni civili, che elimina (Sez. 4, n. 3454/2019). L’imputato è condannato alle spese e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Implicazioni pratiche

Lo stato di inferiorità rilevante per la violenza sessuale ex art. 609-bis, secondo comma, n. 1, c.p. può derivare anche dalla volontaria assunzione di alcol e va accertato in concreto, sul piano oggettivo, senza bisogno di perizia; il consenso non è genuino se ottenuto approfittando di quella condizione. Sul piano processuale, un iniziale rifiuto di querela verbalizzato dalla polizia giudiziaria non preclude la valida proposizione della querela con una successiva e chiara richiesta di punizione sottoscritta; e la revoca della parte civile in sede di legittimità travolge le sole statuizioni civili, annullate senza rinvio.

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