Materiale pornografico e minori: il reato ex art. 600-ter c.p. dipende dall’utilizzazione, non dal solo consenso del minore (Cass. pen. 20379/2026)
Corte di Cassazione, Sez. III Penale, sentenza n. 20379 del 3 giugno 2026 (R.G.N. 37853/2025) — Presidente Gastone Andreazza, Relatore Silvia Badas.
Il principio di diritto
In tema di produzione di materiale pornografico ex art. 600-ter, comma 1, n. 1), c.p., il discrimine tra il penalmente rilevante e il penalmente irrilevante non è il consenso del minore in quanto tale, ma la configurabilità dell’“utilizzazione”, intesa come condotta di chi manovra, strumentalizza o sfrutta il minore, piegandolo ai propri fini. Resta fuori dal reato la sola produzione realizzata senza utilizzazione e con il consenso, effettivamente consapevole e libero, di chi abbia raggiunto l’età per manifestarlo (c.d. pornografia domestica). La configurabilità dell’utilizzazione presuppone un’approfondita valutazione del contesto, dell’età, della maturità, dell’esperienza e dello stato di dipendenza del minore, da cui emerga un significativo differenziale di potere idoneo ad integrare forme di coercizione o di condizionamento della volontà; il consenso all’atto sessuale non include di per sé quello alla registrazione o alla conservazione delle immagini.
Il fatto
La Corte d’appello di Milano aveva confermato la condanna di un imputato, ex art. 600-ter c.p., per la produzione di materiale pornografico realizzato con una minore infradiciottenne, nell’ambito di una relazione protrattasi tra il 2017 e il 2019. L’imputato ricorreva per cassazione con cinque motivi, incentrati sull’erronea interpretazione della nozione di “utilizzazione”, sulla validità del consenso della minore (con richiamo all’archiviazione per il diverso delitto di violenza sessuale), sul vizio di motivazione circa il rapporto di affidamento e le modalità di convincimento, sull’elemento soggettivo e sul diniego delle attenuanti generiche nella massima estensione.
La motivazione
Il primo motivo è inammissibile per aspecificità e difetto di autosufficienza, poiché fa riferimento ad atti — il decreto di archiviazione e il verbale di incidente probatorio — non allegati né riprodotti nel ricorso. Il secondo e il terzo motivo, trattati unitariamente, sono fondati. Richiamati i principi delle Sezioni Unite (n. 51815/2018 e n. 4616/2021), la Corte ribadisce che a rilevare non è il consenso del minore, ma l’utilizzazione, il cui accertamento deve essere particolarmente rigoroso: occorre verificare che l’adulto non abbia vinto le resistenze del minore con manipolazione psicologica e “seduzione affettiva”, sfruttando la superiorità di età, esperienza o posizione, o facendo leva su “ricatto affettivo” e pressioni subdole. Nel caso concreto, la prova dell’induzione era scarna e contraddittoria: lo scambio epistolare valorizzato dai giudici di merito era temporalmente anacronico rispetto all’epoca dei fatti (aprile 2019), collocandosi in un diverso contesto spazio-temporale e in assenza di messaggi coevi. Il quarto motivo, sull’elemento soggettivo, è inammissibile perché non devoluto in appello; il quinto è assorbito. Annulla con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Milano, che dovrà attenersi al principio di diritto sulla necessità di un’approfondita valutazione del contesto e del differenziale di potere.
Implicazioni pratiche
La pronuncia ribadisce che, nel reato di produzione di materiale pornografico con un minore, il fuoco dell’accertamento non è il consenso in sé, ma l’esistenza di una “utilizzazione”, ciòè di una strumentalizzazione del minore resa possibile da un differenziale di potere — età, esperienza, dipendenza — e da tecniche di condizionamento anche affettivo. La cosiddetta pornografia domestica, penalmente irrilevante, presuppone un consenso realmente libero e consapevole di chi abbia l’età per manifestarlo, e non copre automaticamente la registrazione o la conservazione delle immagini. Sul piano probatorio, la decisione impone al giudice di merito una motivazione puntuale e cronologicamente coerente: elementi anacronistici o generici non bastano a dimostrare l’induzione. Utile infine, per la difesa, il richiamo ai limiti del ricorso in cassazione — autosufficienza e allegazione degli atti asseritamente travisati, divieto di dedurre motivi non devoluti in appello.
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