Maltrattamenti in famiglia: per l’aggravante della violenza assistita conta la qualità, non il numero degli episodi (Cass. pen. 893/2026)

Corte di Cassazione, Sez. VI penale, sentenza n. 893 del 9 gennaio 2026 (R.G.N. 24443/2025) — Presidente Ercole Aprile, Relatore Mariella Ianniciello.

Il principio di diritto

In tema di maltrattamenti in famiglia, la circostanza aggravante della violenza assistita — il fatto commesso in presenza o in danno di un minore — si fonda sul dato oggettivo dell’identità della persona offesa ed è validamente contestata anche solo “in fatto”, pur con l’erroneo richiamo dell’art. 61, comma 1, n. 11-quinquies, c.p. in luogo dell’art. 572, comma 2, c.p. Ai fini della sua configurabilità rileva la qualità, più che il numero, degli episodi cui il minore assiste: trattandosi di reato di pericolo astratto, è sufficiente l’astratta offensività della condotta a comprometterne il sano sviluppo psico-fisico, senza necessità di una verifica di idoneità in concreto.

Il fatto

La Corte d’appello di Ancona confermava la condanna, pronunciata in rito abbreviato, per maltrattamenti in famiglia aggravati dalla presenza del figlio minore, oltre che per atti persecutori, violenza privata e appropriazione indebita ai danni della compagna. L’imputato ricorreva deducendo: da un lato, l’erroneo riconoscimento dell’aggravante ex art. 572, comma 2, c.p. a fronte della contestazione dell’art. 61, comma 1, n. 11-quinquies, c.p. e l’assenza di abitualità (il minore aveva assistito a due soli episodi); dall’altro, il vizio di motivazione sul diniego della pena sostitutiva.

La motivazione

Il ricorso è fondato solo quanto al secondo motivo. Sul primo, la Corte ricorda che è sufficiente la “contestazione in fatto” della circostanza (Sez. U, n. 24906/2019, Sorge): l’aggravante si fonda sul dato oggettivo dell’identità della persona offesa e, prima prevista dall’art. 61, comma 1, n. 11-quinquies, poi — con il “Codice Rosso” (l. n. 69/2019) — trasfusa nell’art. 572, comma 2, c.p., ha struttura immutata. Poiché il fatto è stato commesso quando la l. n. 69 era già in vigore, non si pone un problema di successione di leggi né di applicazione retroattiva sfavorevole; e il capo di imputazione contestava testualmente il fatto commesso “in danno e in presenza del figlio minore”, sicché l’erroneo richiamo normativo non ha leso la difesa. Sulla configurabilità, rileva la qualità e non la quantità degli episodi (Sez. 6, n. 37361/2025): trattandosi di reato di pericolo astratto, basta l’astratta offensività della condotta a comprometterne lo sviluppo psico-fisico. Nel caso, oltre ai due episodi cui il bambino ha assistito, i suoi primi anni di vita erano trascorsi in un clima di violenze e umiliazioni quasi quotidiane, idoneo a comprometterne il sano sviluppo. Il primo motivo è quindi rigettato.

È invece fondato il secondo motivo: la sentenza difetta di una verifica puntuale delle ragioni ostative alla sostituzione della pena detentiva, essendosi la Corte d’appello limitata al mero richiamo ai precedenti penali dell’imputato, senza una motivazione che tenga conto della personalità e della sua evoluzione in chiave prognostica. In dispositivo la Corte annulla la sentenza limitatamente all’applicazione della pena sostitutiva, con rinvio sul punto alla Corte d’appello di Perugia, e rigetta il ricorso nel resto.

Implicazioni pratiche

Per l’aggravante della violenza assistita nei maltrattamenti in famiglia non conta quante volte il minore abbia assistito alla violenza, ma la qualità e l’intensità offensiva degli episodi e il contesto in cui è cresciuto; il reato è di pericolo astratto, quindi non serve provare un danno concreto. Sul piano processuale, la contestazione “in fatto” salva l’imputazione anche quando l’articolo richiamato è errato. Infine, il diniego della pena sostitutiva richiede una motivazione specifica e prognostica: il mero richiamo ai precedenti penali non basta.

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