Calunnia: la falsa accusa deve riguardare un reato effettivo, non un fatto penalmente irrilevante (Cass. pen. 20349/2026)

Corte di Cassazione, Sesta Sezione Penale, sentenza n. 20349/2026 (ud. 30 aprile 2026; R.G.N. 7658/2026) — Presidente Giorgio Fidelbo, Relatore Fabrizio D’Arcangelo.

Il principio di diritto

Il delitto di calunnia (art. 368 c.p.) richiede che oggetto della falsa incolpazione sia “un reato”, ciòè un fatto che, nella prospettazione dell’agente, corrisponda in ogni suo estremo a una determinata fattispecie legale. Non integra calunnia la denuncia di un fatto realmente accaduto ma non riconducibile ad alcuna norma incriminatrice, né di un reato putativo, ancorché il denunciante abbia dato al fatto un preciso nomen iuris e si sia proposto di provocare l’apertura di un procedimento penale.

Il fatto

L’imputato, amministratore di una società, era condannato in primo e secondo grado (Corte d’appello di Napoli) per calunnia (art. 368 c.p.): con una denuncia ai carabinieri aveva disconosciuto la firma su un assegno da 62.500 euro, incolpando — pur sapendolo innocente — un ex socio di una “tentata truffa”, consistita nell’aver acquistato a sua insaputa il titolo e apposto firme false.

La difesa ricorreva per cassazione deducendo, tra l’altro, che il fatto denunciato non era idoneo a integrare un reato: dalla denuncia non emergeva in che modo si sarebbe realizzata la truffa, né chi fosse il soggetto ingannato o l’autore, essendo l’assegno stato asseritamente emesso dall’ex socio in favore di una società terza.

La motivazione

La Corte annulla la sentenza con rinvio. L’art. 368 c.p. sanziona chi, conoscendone l’innocenza, incolpa taluno di un reato: oggetto della falsa incolpazione è un illecito penale comprensivo di tutti gli elementi costitutivi, non — in chiave meramente processuale — un semplice fatto che giustifica l’avvio di indagini.

Non è necessario che la denuncia indichi tutti gli elementi costitutivi del reato, essendo sufficiente che il fatto risulti ben individuato quanto alla sua rilevanza penale e all’innocenza dell’incolpato. Ma non integra calunnia la denuncia di un fatto realmente accaduto e non riconducibile ad alcuna norma incriminatrice, né di un reato putativo: la calunnia è incolpazione di reati effettivi, non putativi.

Nel caso, le sentenze di merito non hanno compiutamente indicato gli elementi costitutivi del reato (la tentata truffa) che l’imputato avrebbe falsamente addebitato all’ex socio: non è chiaro chi sarebbe stato tratto in inganno né l’autore della condotta. La sentenza è annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli.

Implicazioni pratiche

Nei procedimenti per calunnia il punto di partenza è la qualificazione penale del fatto falsamente denunciato: se la condotta attribuita all’incolpato non corrisponde in tutti i suoi elementi a una fattispecie di reato, la calunnia non è configurabile, per quanto il denunciante abbia usato toni accusatori o indicato un nomen iuris.

Per la difesa è decisivo verificare se la falsa incolpazione descriva davvero un reato effettivo e completo dei suoi elementi (soggetto ingannato, autore, condotta tipica): la denuncia di un fatto irrilevante penalmente, o di un reato solo “immaginato”, non basta. Per l’accusa, la contestazione deve ricostruire con precisione la fattispecie di reato oggetto della falsa incolpazione.

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