Diffamazione sui social: condividere e far propri contenuti offensivi integra il reato (Cass. pen. 21148/2026)
Corte di Cassazione, Sez. V penale, sentenza n. 21148/2026 del 9 giugno 2026 (ud. pubblica 19 marzo 2026, R.G.N. 1443/2026) — Presidente Rosa Pezzullo, Relatore Pierangelo Cirillo.
Il principio di diritto
Risponde di diffamazione chi, pur non essendo autore degli articoli o dei video lesivi dell’altrui reputazione, li ripubblica e condivide sul proprio profilo social corredandoli con frasi di adesione, così facendone propri i contenuti offensivi. Ai fini dell’elemento soggettivo è sufficiente il dolo generico — la consapevolezza dell’offensività delle espressioni impiegate — senza che occorra una specifica volontà di denigrazione; e il richiamo dell’imputazione all’intero testo dello scritto o del video, con l’indicazione degli estremi identificativi, estende l’addebito al complessivo contenuto comunicativo, non alle sole frasi riportate a titolo esemplificativo.
Il fatto
La Corte d’appello di Torino confermava, sia pure ridimensionando le condotte rilevanti, la condanna per diffamazione di un’imputata che, mediante una pluralità di “post” pubblicati sul proprio profilo social, aveva leso la reputazione di un magistrato: aveva diffuso un esposto già qualificato come diffamatorio, condiviso articoli e video che rappresentavano un soggetto a lei legato quale vittima di “malagiustizia” e nei quali la persona offesa risultava individuabile. L’imputata ricorreva per cassazione deducendo la genericità dell’imputazione, la violazione del principio di personalità della responsabilità penale, un vizio in ordine alla formula assolutoria per il reato di atti persecutori e il diniego della particolare tenuità del fatto.
La motivazione
Il ricorso è rigettato. L’imputazione descriveva in modo specifico i “post”, con data, contenuto ed estremi identificativi; il richiamo all’intero testo dello scritto o del video estende l’addebito al complessivo contenuto comunicativo (Sez. 5, n. 34815/2019). Non vi è alcuna “responsabilità di posizione”: l’imputata è stata condannata per la propria condotta di ripubblicazione e condivisione, non essendosi limitata a diffondere i contenuti altrui, ma avendoli corredati con frasi di inequivoca adesione, il che rende evidente anche il dolo — sufficiente quello generico, ossia la consapevolezza dell’offensività, non la volontà di denigrare (Sez. 5, n. 37236/2025). La circostanza che gli autori degli articoli non siano stati perseguiti attiene alla procedibilità a querela e non incide sulla responsabilità dell’imputata; la valenza diffamatoria dei contenuti risultava anche da una sentenza passata in giudicato. Corretta la motivazione per relationem alla sentenza di primo grado, in assenza di motivi nuovi.
Sono del pari infondati gli altri motivi. Sul reato di atti persecutori, la formula “perché il fatto non costituisce reato” è quella corretta in caso di difetto del solo elemento soggettivo, senza alcuna contraddittorietà né reformatio in peius. Sull’art. 131-bis c.p., non è consentito “frammentare” le singole condotte dal più ampio contesto in cui si inseriscono, e il proscioglimento parziale per alcuni “post” non attribuisce di per sé tenuità ai fatti oggetto di condanna. Generiche, infine, le censure sul trattamento sanzionatorio e sulle statuizioni civili: quanto alla provvisionale, non è impugnabile in cassazione, trattandosi di statuizione discrezionale e provvisoria (Sez. 2, n. 44859/2019).
Implicazioni pratiche
Sui social non è “neutro” condividere: chi ripubblica un contenuto diffamatorio e lo fa proprio con commenti di adesione risponde di diffamazione al pari dell’autore, ed è sufficiente la consapevolezza dell’offensività, non l’intento di nuocere. La finalità di “sensibilizzare l’opinione pubblica” non esclude il dolo. Sul piano processuale, la contestazione che richiama l’intero testo con i suoi estremi copre l’intero contenuto comunicativo, e la provvisionale liquidata in sede penale non è sindacabile con il ricorso per cassazione.
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