Intestazione fittizia: concorre l’amministratore di fatto che, per accordo col titolare occulto, agevola l’operazione (Cass. pen. 20435/2026)
Corte di Cassazione, Sez. II penale, sentenza n. 20435/2026 del 3 giugno 2026 (camera di consiglio dell’8 aprile 2026, R.G.N. 7941/2026) — Presidente Piero Messini D’Agostini, Relatrice Mariapaola Borio.
Il principio di diritto
Concorre nel reato di trasferimento fraudolento di valori — intestazione fittizia di beni, art. 512-bis c.p. — il soggetto extraneus, diverso dal titolare occulto del bene e dal prestanome, che si presti a svolgere le funzioni di amministratore di fatto della società per conto dei proprietari effettivi, sulla base di un previo accordo con l’intraneus, tale da agevolare l’intestazione fittizia.
Il fatto
Il Tribunale del riesame di Bari, pur annullando in parte la custodia in carcere applicata dal Giudice per le indagini preliminari, confermava la gravità indiziaria per l’intestazione fittizia di una società (art. 512-bis c.p.) e sostituiva la misura carceraria con l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L’indagato ricorreva per cassazione sostenendo di non aver concorso nel reato — fattispecie a esecuzione istantanea con effetti permanenti, rispetto alla quale l’ausilio successivo sarebbe un post factum non punibile —, di non essere amministratore di fatto e l’insussistenza delle esigenze cautelari; con motivi nuovi segnalava la sopravvenuta revoca del sequestro e delle misure a carico dei coindagati.
La motivazione
Il ricorso è infondato. Nei limiti del controllo di legittimità sui provvedimenti cautelari — circoscritto all’esame dell’atto impugnato quanto alle ragioni giuridiche e all’assenza di illogicità evidenti —, il Tribunale ha ricostruito, dalle conversazioni intercettate, il ruolo di amministratore di fatto (e non di mero impiegato con funzioni esecutive) del ricorrente, che teneva contatti diretti con il vero dominus, detenuto in carcere, confrontandosi sulle decisioni da assumere e sull’andamento dell’impresa. Di qui la logica conclusione di un previo accordo con l’intraneus, in base al quale il ricorrente aveva ottenuto la disponibilità a gestire l’attività prima dell’intestazione fittizia delle quote alla figlia del dominus, così agevolando l’operazione e concorrendo al reato al momento della sua consumazione (Sez. 2, n. 27123/2023). Nessuna contraddittorietà rispetto all’esclusione della gravità indiziaria per un altro capo; il novum costituito dalla revoca del sequestro è irrilevante, poiché il relativo provvedimento è silente sulle ragioni.
Infondato anche il motivo sulle esigenze cautelari: il pericolo di reiterazione (art. 274, lett. c, c.p.p.) va valutato in chiave prognostica — considerando le modalità della condotta, la personalità del soggetto e il contesto socio-ambientale —, a prescindere da immediate e concrete opportunità di ricaduta. La motivazione è adeguata; l’incensuratezza del ricorrente e il ridimensionamento del quadro indiziario non sono stati trascurati, essendo stati valorizzati proprio nella sostituzione della misura carceraria con quella non detentiva dell’obbligo di presentazione. La revoca delle misure a carico dei coindagati, introdotta con i motivi nuovi, potrà semmai essere sottoposta al giudice procedente con richiesta ex art. 299 c.p.p. Il ricorso è rigettato.
Implicazioni pratiche
Nell’intestazione fittizia di beni la responsabilità penale non si ferma al titolare occulto e al prestanome: risponde a titolo di concorso anche chi, per accordo con il dominus, assume di fatto la gestione della società-schermo per conto del proprietario effettivo, agevolando l’operazione. In sede cautelare, poi, il pericolo di reiterazione si apprezza con un giudizio prognostico complessivo; l’incensuratezza incide sulla scelta della misura — qui non detentiva — ma non esclude di per sé le esigenze cautelari.
Provvedimento integrale: scarica il PDF